Cassazione Penale, Ordinanza n. 14157/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza aveva revocato la detenzione domiciliare precedentemente concessa, sulla base di una segnalazione relativa a un presunto furto commesso all'interno di un esercizio commerciale. La ricorrente, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo che non sussistessero i presupposti di legge per la revoca della misura alternativa. La Corte rileva però che il ricorso non indica specifici errori del provvedimento impugnato, ma mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione nel merito dei presupposti per la revoca, già esaminati dal giudice di sorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua, logica e priva di vizi giuridici, avendo valorizzato la segnalazione per furto come indice di trasgressione e di persistente indifferenza al rispetto delle prescrizioni e delle regole di vita richieste per il mantenimento della misura alternativa. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere profili di colpa nel ricorso inammissibile.
Norme richiamate
La revoca della misura alternativa viene ricondotta alla valutazione dei presupposti legali della detenzione domiciliare; il ricorso non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito se manca la denuncia di specifici vizi dell'ordinanza.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ove non escludibili profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata quale base del potere di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di inammissibilità non priva di profili di colpa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del tribunale di sorveglianza è inammissibile quando non censura puntualmente specifici errori di diritto o vizi motivazionali del provvedimento impugnato, ma si limita a sollecitare una nuova valutazione del merito.
- La revoca di una misura alternativa alla detenzione può essere sorretta da una condotta trasgressiva ritenuta indicativa di persistente non adesione alle prescrizioni e di mancata prospettiva di reinserimento sociale, purché la motivazione del giudice sia logica e congrua.
- In sede di legittimità, la mera critica confutativa e aspecifica non è sufficiente a superare un'ordinanza sorretta da motivazione coerente e priva di vizi giuridici.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa non esclusi, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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