Cassazione Penale, Sentenza n. 03607/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego, da parte della Corte di appello, della sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria ("concordato") ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. Sosteneva che la pena inflitta era inferiore al limite previsto per la conversione, che non sussistevano le condizioni oggettive di esclusione previste dall'art. 59 della legge n. 689/1981 e che l'esito positivo di lavori di pubblica utilità e della messa alla prova in precedenti procedimenti dimostrava la sua idoneità alla misura sostitutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale che ha negato la sostituzione valorizzando la "pessima biografia penale" del ricorrente come elemento utile, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., per giudicare l'idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione. La Cassazione ha ribadito che il giudice di merito è vincolato a valutare i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. anche dopo le modifiche normative recenti, e che il rigetto della proposta di concordato non è impugnabile con la sentenza che definisce il giudizio. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186-bis Codice della strada
Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza: è il reato per il quale il ricorrente è stato condannato (tassi alcolemici rilevati: 0,92 g/l e 0,89 g/l). Viene indicata come fatto-reato alla base della condanna.
Norma che prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva con altra pena (concordato / conversione). La Corte ha ricordato che, pur essendo prevista la misura, la sua concessione è rimessa al giudizio prognostico del giudice di merito secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
Elenca i criteri per la determinazione della pena (natura e gravità del fatto, personalità del reo, precedenti, ecc.). La Corte ha affermato che tali criteri devono guidare anche la valutazione della idoneità delle pene sostitutive e che la presenza di precedenti o la tipologia dei reati può legittimamente ostare alla sostituzione.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Disciplina l'applicabilità delle pene sostitutive; la Corte osserva che il nuovo testo continua a richiamare i parametri dell'art. 133 cod. pen. come criteri per valutare l'idoneità delle pene sostitutive alla rieducazione.
art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689
Individua condizioni oggettive che possono escludere l'applicabilità di alcune sanzioni sostitutive. Il ricorrente aveva invocato l'assenza di tali condizioni; la Corte però ha ritenuto che anche in loro assenza la valutazione complessiva dei criteri di cui all'art. 133 può legittimare il diniego.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riforma richiamata dalla Corte: nonostante le modifiche, il giudice rimane vincolato nella valutazione delle domande di sostituzione alla considerazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale citata come base formale dell'impugnazione presentata dal ricorrente (motivazione del ricorso per cassazione).
Massime di principio
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria o altra misura sostitutiva è rimessa al giudizio prognostico del giudice di merito, che deve motivare la decisione richiamando i criteri dell'art. 133 cod. pen.
- I precedenti penali (numero, natura ed epoca) e la tipologia degli illeciti sono elementi legittimi e rilevanti per escludere la sostitutività della pena se indicano scarsa attitudine alla rieducazione o rischio di recidiva.
- L'esito positivo di precedenti misure alternative (lavori di pubblica utilità, messa alla prova) non è automaticamente decisivo a favore della sostituzione: può essere valutato dal giudice come indicatore, ma non obbliga alla concessione della misura sostitutiva.
- Le modifiche normative (es. d.lgs. n. 150/2022) non esonerano il giudice dall'applicare i parametri dell'art. 133 per valutare l'idoneità delle pene sostitutive; la motivazione adeguata del diniego sfugge al sindacato di legittimità.
- Il rigetto della proposta di concordato, ove considerato dal giudice di merito, può non essere impugnabile separatamente e la sua valutazione rientra nella discrezionalità motivata del giudice di appello.
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