Cassazione Civile, Ordinanza n. 10218/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di finanza nei confronti di un professionista, all’esito della quale venivano contestati maggiori redditi professionali non dichiarati per gli anni 2004 e 2005, in relazione a somme ricevute tramite bonifico da due coniugi e a importi non fatturati riferiti a una società, comprovati – secondo l’accertamento – da corrispondenza di natura confessoria. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello, il contribuente proponeva revocazione avverso la sentenza di appello, deducendo un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.: la CTR avrebbe disposto formalmente l’acquisizione di documenti difensivi favorevoli, ma avrebbe deciso senza esaminarli perché di fatto non acquisiti. In particolare, il ricorrente lamentava il mancato vaglio di una dichiarazione accompagnatoria del bonifico e della documentazione sull’incarico professionale svolto per conto della società. Nel ricorso per cassazione veniva dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 395, comma 4, c.p.c. e, conseguentemente, la nullità della sentenza per omesso esame dell’errore revocatorio, oltre a dedotte violazioni degli artt. 11, 24 e 113 Cost. e del diritto di difesa, del contraddittorio e del giusto processo, assumendo che il giudice d’appello avesse deciso senza constatare la presenza del fascicolo di parte e quindi senza valutare documenti ritenuti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo: dalla stessa esposizione del ricorrente risultava che la CTR aveva preso atto dell’avvenuta acquisizione del fascicolo mancante, poi comunicata dalla competente CTP, e aveva deciso nel merito sulla base delle prove raccolte. La doglianza si risolveva quindi in una censura circa l’omesso esame di documenti e, in sostanza, in un errore di giudizio sulla valutazione delle prove, non in un errore di fatto revocatorio. Richiamato il principio secondo cui l’errore ex art. 395, n. 4, c.p.c. consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale su un fatto decisivo, incontestabile e immediatamente rilevabile dagli atti, la Corte ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
errore di fatto revocatorio
L’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale su un fatto decisivo risultante con immediatezza dagli atti; non può coincidere con un errore di valutazione delle prove o con un apprezzamento del giudice su fatti controversi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato cui si riferisce l’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
art. 11 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra le norme costituzionali asseritamente violate, senza che la Corte vi ravvisasse un fondamento dell’impugnazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
art. 113 Cost.
Richiamato dal ricorrente quale parametro costituzionale della dedotta violazione del giusto processo e della tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia supposto l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o l’inesistenza di un fatto positivamente risultante, sempre che il fatto non sia controverso e la svista non richieda valutazioni di merito.
- Non integra errore revocatorio la censura che, sotto l’apparenza dell’omesso esame di un documento, miri in realtà a contestare la valutazione delle prove o il convincimento espresso dal giudice sulla rilevanza del materiale istruttorio.
- Quando il giudice d’appello abbia dato atto dell’acquisizione del fascicolo o dei documenti e abbia comunque deciso sulla base delle prove raccolte, la contestazione circa la mancata considerazione di tali atti attiene al merito della decisione e non al rimedio revocatorio.
- In sede di legittimità la deduzione di violazioni costituzionali o processuali non può trasformare in errore di fatto una critica alla ricostruzione probatoria compiuta dal giudice di merito.
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