Cassazione Civile, Ordinanza n. 03643/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un dirigente/tecnico poi qualificato giudizialmente come lavoratore subordinato, di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da una società dopo una precedente decisione favorevole al lavoratore che aveva accertato la natura subordinata del rapporto, dichiarato nullo un primo licenziamento orale e disposto la reintegra. Il lavoratore aveva sostenuto che il nuovo licenziamento del 17 maggio 2017 fosse ritorsivo, cioè adottato in reazione all’esito a lui favorevole del precedente giudizio. Il Tribunale aveva escluso la ritorsività ma aveva comunque ritenuto illegittimo il recesso per difetto di giustificato motivo oggettivo e per violazione di correttezza e buona fede. La Corte d’appello aveva invece accolto il gravame del lavoratore, dichiarando nullo il licenziamento per natura ritorsiva e ordinando la reintegrazione, oltre al pagamento dei contributi previdenziali. In cassazione la società proponeva ricorso con otto motivi avverso tale decisione; tuttavia, prima della decisione, depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio, notificato alla controparte, rappresentando che le parti avevano definito la lite con conciliazione in sede sindacale.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio depositata dalla società ricorrente, ritualmente notificata alla controparte, e della intervenuta transazione tra le parti formalizzata in sede sindacale. Per tale ragione ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese in considerazione dell’accordo intervenuto. La Corte ha precisato che, trattandosi di estinzione del giudizio, non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, poiché l’estinzione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
la rinuncia agli atti del giudizio, ritualmente notificata alla controparte, comporta l’estinzione del processo di cassazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché l’estinzione non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio, se ritualmente notificata alla controparte, determina l’estinzione del giudizio di cassazione senza decisione sul merito.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto, all’inammissibilità o all’improcedibilità dell’impugnazione ai fini del contributo unificato aggiuntivo.
- Quando le parti abbiano definito la controversia con accordo transattivo intervenuto in corso di causa, la Corte può dichiarare l’estinzione del giudizio e compensare le spese in ragione dell’intervenuto accordo.
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