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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07612/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto: il difensore ha denunciato difetto di motivazione ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, c.p.p., sostenendo che il Giudice si era limitato a recepire la richiesta del Pubblico Ministero senza considerare l'opposizione all'archiviazione e la memoria difensiva in cui si deduceva l'inesistenza della condizione di procedibilità e il difetto degli elementi costitutivi del reato (anche perché la querela non avrebbe individuato la persona offesa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Pur riconoscendo la legittimazione dell'indagata a proporre ricorso contro l'archiviazione per particolare tenuità, la Corte ha ritenuto la motivazione del GIP adeguata: il giudice aveva esaminato le eccezioni difensive e aveva motivato, sull'esame del contesto comunicativo, perché le espressioni contestate fossero rivolte all'Avv. Isabella Tritta e non ad altri soggetti. Perciò nessuna violazione di legge è stata accertata; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; applicata dal GIP quale fondamento dell'archiviazione e considerata idonea a giustificare l'iscrizione nel casellario giudiziale secondo la giurisprudenza richiamata.

  • artt. 81, secondo comma, e 595, terzo comma, cod. pen.

    Individuano la fattispecie penalmente rilevante contestata (concorso e diffamazione aggravata): sono le norme materiale contestate nel procedimento che ha portato all'archiviazione per particolare tenuità.

  • art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiesta come parametro di censura per difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte ha valutato se la motivazione del GIP fosse radicalmente carente ai fini della violazione di legge denunciata.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Fondamento costituzionale della legittimazione a impugnare l'archiviazione per particolare tenuità in quanto provvedimento decisorio che incide su situazioni giuridiche soggettive.

  • Principio di diritto sulla individuazione del soggetto passivo in tema di diffamazione a mezzo stampa (richiamo a Sez. 5, n. 8208 del 10/01/2022, Ciocchetti)

    «In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così da potersi individuare, con ragionevole certezza, l'offeso e desumere la piena e immediata consapevolezza, da parte di chiunque abbia letto l'articolo, dell'identità del destinatario della diffamazione»

    Il GIP ha applicato questo criterio per concludere che i commenti erano riferiti alla persona dell'Avv. Tritta valutando il contesto comunicativo complessivo; la Corte ha ritenuto congrua tale motivazione.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite citata (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De Martino; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov)

    Richiamati i principi che l'archiviazione per particolare tenuità deve essere iscritta nel casellario giudiziale e che i vizi della motivazione rilevanti in cassazione sono quelli 'radicali' che rendono l'apparato argomentativo mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Massime di principio

  • L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è impugnabile dall'indagato in Cassazione per violazione di legge: l'interesse a impugnare è riconosciuto perché il provvedimento incide su situazioni giuridiche (iscrizione nel casellario giudiziale).
  • In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'individuazione della persona offesa va compiuta sulla base di una valutazione contestuale e complessiva (natura dell'offesa, riferimenti personali/temporali, contesto comunicativo). Se il giudice motiva su questi elementi, la motivazione è solitamente ritenuta adeguata.
  • Il gravame in Cassazione contro un'archiviazione per particolare tenuità è limitato ai vizi di legittimità: per avere successo occorre dimostrare un vizio di motivazione 'radicale' (assenza totale o apparente della motivazione o carenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza).
  • La semplice contestazione che il giudice abbia seguito la richiesta del PM non è di per sé sufficiente: deve emergere che il GIP non abbia effettivamente considerato le opposizioni o le ragioni difensive in modo comprensibile e motivato.
  • Quando si contestano l'assenza di condizione di procedibilità o l'assenza del fatto, è necessario che il provvedimento impugnato non contenga alcuna valutazione su tali punti o che la valutazione sia manifestamente irragionevole per poter ottenere l'annullamento in sede di legittimità.

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