Cassazione Penale, Sentenza n. 29230/2024 del 18/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Pugliese ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 23/04/2024 che aveva respinto il suo appello avverso l'ordinanza del GIP del 6/03/2024, la quale aveva rigettato la sua istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. Gli arresti domiciliari originari erano stati aggravati in carcere dopo che egli era stato sorpreso in casa in possesso di sostanze stupefacenti. Il Tribunale aveva ritenuto sussistere il pericolo concreto di recidiva, l'esclusiva adeguatezza della misura carceraria, la persistenza di relazioni con contesti criminali nonostante gli arresti domiciliari, la gravità e la spregiudicatezza dei fatti contestati e i precedenti penali dell'indagato. Il ricorrente censura violazione dell'art. 276 c.p.p. e vizi di motivazione, sostenendo in particolare che il divieto di comunicazione con terzi non coabitanti dovesse essere espressamente indicato nel dispositivo e che l'aggravamento non possa essere automatico per una trasgressione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e infondatezza delle doglianze, ritenendo le censure eccentriche rispetto alla natura del provvedimento impugnato (si trattava di impugnazione di ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca/sostituzione ex art. 299 c.p.p., non di impugnazione dell'ordinanza di aggravamento ex art. 276 c.p.p.). La Corte ha osservato che il divieto di comunicazione risultava comunque previsto nell'originaria ordinanza applicativa degli arresti domiciliari e che la decisione impugnata aveva valutato essenzialmente le perduranti relazioni dell'indagato con contesti criminali; le ipotesi dialettiche (es. eventuale evasione per procurarsi droga) erano non essenziali e puramente speculative. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Indicato come norma in base alla quale il ricorrente ha proposto appello; la Corte non ha invece esaminato il merito dell'appello per inammissibilità.
Il ricorrente ne deduceva violazioni (riguardo all'aggravamento della misura), ma la Corte ha ritenuto irrilevante la censura in questa sede: il provvedimento impugnato non era un'ordinanza di aggravamento ex art. 276 ma un'ordinanza successiva adottata a seguito di istanza di revoca/sostituzione (ex art. 299), quindi l'esame di questioni specifiche ex art. 276 non era centrale qui.
La Corte ha richiamato che il provvedimento impugnato era stato emesso a seguito di istanza di revoca o sostituzione ex art. 299, e che pertanto le censure attinenti all'ordinanza di aggravamento ex art. 276 erano eccentriche rispetto alla natura dell'impugnazione.
Richiamato quale norma che impone la condanna alle spese e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione per condannare il ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato in ordine agli adempimenti di cancelleria disposti al termine del provvedimento.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Citata a supporto del principio secondo cui la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende è applicabile anche quando non si ravvisa assenza di colpa formale del ricorrente nell'aver proposto un ricorso manifestamente privo di pregio.
Massime di principio
- Avverso provvedimenti successivi adottati su istanza di revoca/sostituzione (art. 299 c.p.p.) non è la sede per sollevare in via principale profili che riguardano l'ordinanza di aggravamento adottata ai sensi dell'art. 276 c.p.p.; occorre proporre le censure nella sede processuale corretta e in relazione al provvedimento effettivamente impugnato.
- Le doglianze generiche e non specificamente ancorate ai fatti e alla motivazione del provvedimento impugnato sono dichiarate inammissibili; l'appello deve motivare con precisione le ragioni di illegittimità o di vizio.
- Il dispositivo e la motivazione formano un unicum decisionale: il divieto previsto nella motivazione può integrare il contenuto della decisione, ma in ogni caso il ricorrente deve verificare la concreta formulazione del dispositivo originario (estratti e copie del provvedimento possono essere determinanti).
- Argomentazioni ipotetiche o puramente dialettiche (es. supposizioni su ipotetiche evasioni) non possono sostituire una ricostruzione fattuale plausibile e documentata atta a incidere sulla scelta della misura cautelare.
- L'aggravamento della misura cautelare non è automaticamente giustificato da una trasgressione: occorrono motivazioni concrete e proporzionate che dimostrino la necessità della misura più grave; tuttavia, se il provvedimento impugnato giustifica l'aggravamento con elementi concreti (es. persistenza di contatti con contesti criminali, precedenti rilevanti), la valutazione del giudice è in genere sindacabile solo per vizi di motivazione specifici.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile si rischia la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; è quindi opportuno valutare la fondatezza delle doglianze prima di proporre gravami.
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