Cassazione Civile, Ordinanza n. 01388/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
Una banca aveva intimato atto di precetto in forza di un contratto di mutuo del 2007 e della relativa quietanza del 2008, chiedendo al mutuatario il pagamento del residuo e ai fideiussori il pagamento entro il massimale garantito. I destinatari del precetto avevano proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che il rapporto non fosse un vero mutuo fondiario ma un finanziamento ipotecario condizionato, con conseguente necessità di notificazione del titolo esecutivo; che il contratto non integrasse un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; e che mancasse la formula esecutiva. In cassazione hanno articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 474 c.p.c. per difetto di credito certo, liquido ed esigibile, insistendo sulla natura di mutuo di scopo condizionato e sulla conseguente assenza di trasferimento immediato della somma; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all'omessa notifica del titolo, assumendo che il giudice di merito non avesse spiegato perché la notifica non fosse necessaria; 3) ulteriore nullità per motivazione apparente sulla dedotta mancanza di apposizione della formula esecutiva; 4) violazione degli artt. 624, 481 e 627 c.p.c. per avere il Tribunale negato effetti alla precedente sentenza che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il giudizio di merito riassunto nella precedente opposizione esecutiva, sentenza che, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto far venir meno il titolo e l'azione esecutiva.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto inammissibile il primo, perché la contestazione sulla natura del titolo e sul diritto di procedere ad esecuzione forzata integrava una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non deducibile con ricorso per cassazione ma solo, nel caso concreto, con il rimedio coerente con la qualificazione processuale della decisione. Ha poi respinto il secondo motivo, integrando la motivazione del giudice di merito: per il mutuo fondiario azionato, l'art. 41, comma 1, T.U.B. esclude l'obbligo di notificazione del titolo contrattuale esecutivo, trattandosi di disciplina speciale che deroga alla regola generale. Ha respinto anche il terzo motivo, osservando che dagli atti risultava la presenza della formula esecutiva sul contratto di mutuo e sulla quietanza. Infine, ha rigettato il quarto motivo, chiarendo che la precedente sentenza invocata dai ricorrenti era una pronuncia di mero rito, idonea solo al giudicato formale e non sostanziale, e dunque non capace di travolgere il titolo esecutivo né il diritto di agire esecutivamente; inoltre, il termine di efficacia del precetto restava sospeso sino alla definizione del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e ai conseguenti oneri di legge.
Norme richiamate
il titolo esecutivo deve contenere un credito certo, liquido ed esigibile; la contestazione sulla sussistenza del diritto a procedere esecutivamente attiene all'opposizione all'esecuzione.
l'opposizione che contesta, in ogni suo aspetto, il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata è opposizione all'esecuzione, distinta dall'opposizione agli atti esecutivi.
riguarda il quomodo dell'esecuzione e la regolarità formale del titolo, del precetto o dei singoli atti esecutivi, non il diritto di agire in executivis.
art. 41, comma 1, d.lgs. n. 385 del 1993
"Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo"
per i crediti fondiari il creditore è esonerato dall'obbligo di notificare il titolo contrattuale esecutivo, in deroga alla disciplina generale, sia verso il debitore sia verso il terzo proprietario.
regola generale sulla notificazione del titolo esecutivo, derogata dalla disciplina speciale del credito fondiario.
anche rispetto all'esecuzione contro il terzo proprietario la disciplina speciale del credito fondiario esonera dalla notificazione del titolo.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza di motivazione apparente; la Corte ha ritenuto di poter integrare la motivazione su questioni di diritto non ulteriormente istruttorie.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
richiamato in tema di motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso il vizio denunciato nei casi esaminati.
richiamato per dedotta omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto comunque decidibile la questione in diritto.
art. 111 Cost.
evocato sia per il requisito della motivazione sia per la ragionevole durata del processo e la funzione nomofilattica della Cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato quale parametro dei motivi per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato quale parametro dei motivi di nullità della sentenza per motivazione apparente o omissione di pronuncia.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ha escluso che la precedente pronuncia di rito avesse effetti sostanziali sul titolo esecutivo.
art. 481, secondo comma, c.p.c.
il termine di efficacia del precetto resta sospeso sino alla definizione del giudizio di legittimità quando è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa sull'opposizione ex art. 617 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti nel motivo relativo agli effetti della precedente sentenza nel processo esecutivo.
la Corte richiama una lettura costituzionalmente orientata che consente di correggere o integrare la motivazione su questioni di diritto già definite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a precetto, la contestazione che investe l'esistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata integra opposizione all'esecuzione; se la decisione del giudice di merito è impugnabile con il rimedio previsto per quel tipo di opposizione, la censura non può essere veicolata con un diverso mezzo di impugnazione.
- La disciplina del credito fondiario costituisce deroga speciale alla regola generale sulla notificazione del titolo esecutivo: nel procedimento esecutivo relativo a crediti fondiari il creditore è esonerato dall'obbligo di notificare il titolo contrattuale esecutivo.
- La distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi dipende dal contenuto effettivo della contestazione: l'art. 615 c.p.c. riguarda il diritto di procedere esecutivamente, mentre l'art. 617 c.p.c. attiene alla regolarità formale del titolo, del precetto e degli atti esecutivi.
- L'omessa o insufficiente motivazione su una questione di puro diritto, quando il giudice di merito abbia comunque raggiunto una soluzione corretta e non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, non comporta necessariamente cassazione della sentenza, potendo la Corte integrare la motivazione.
- Una pronuncia che si limita a dichiarare l'inammissibilità per ragioni processuali senza esaminare il merito produce solo giudicato formale e non impedisce di per sé la persistente efficacia del titolo esecutivo o il diritto del creditore di agire esecutivamente.
- In presenza di mutuo fondiario, la formula esecutiva e la notificazione del titolo vanno verificate alla luce della documentazione in atti; se risulta documentalmente che il titolo e la quietanza la recano, l'eccezione è infondata.
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