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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34161/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il precetto intimatole dal condominio sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Deduceva di non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, indicata come perfezionata per compiuta giacenza presso la residenza del legale rappresentante, sostenendo che quel luogo non fosse più la residenza del rappresentante da molti anni e che, quindi, la notificazione dovesse qualificarsi come inesistente, non solo nulla. Il tribunale aveva però ritenuto che la notificazione fosse nulla e non inesistente, affermando che la tutela esperibile fosse l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e non l’opposizione formale al precetto. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 479, 480 e 617 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di decreto ingiuntivo già provvisoriamente esecutivo, l’esecuzione poteva essere contrastata con opposizione formale ex art. 617 c.p.c. e che la notifica del decreto era inesistente, essendo stata eseguita dopo anni dall’abbandono dell’indirizzo di residenza del legale rappresentante.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi della ricorrente sulla proponibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., osservando che, quando si contesta non l’inesistenza ma la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, il rimedio è l’opposizione al decreto stesso, tempestiva o tardiva nei casi di legge, e non l’opposizione al precetto davanti a giudice diverso. Ha inoltre affermato che la notificazione perfezionata per compiuta giacenza, pur eventualmente nulla, non è inesistente, perché presenta gli elementi essenziali della notificazione. Ha quindi confermato la decisione di merito e condannato la ricorrente al pagamento delle spese e dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 479 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla necessità del titolo esecutivo prima dell’azione esecutiva.

  • art. 480 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento al precetto intimato in forza del decreto ingiuntivo.

  • art. 615 c.p.c.

    La Corte ribadisce che è esperibile quando si deduce l’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo e quindi la mancanza del titolo esecutivo; non è il rimedio per la semplice nullità della notifica.

  • art. 617 c.p.c.

    Non è il rimedio corretto contro il precetto quando la contestazione riguarda la notificazione del decreto ingiuntivo; l’opposizione formale non è esperibile nei casi in cui la doglianza attiene alla nullità della notificazione del titolo monitorio.

  • art. 650 c.p.c.

    È il rimedio per la contestazione di vizi della notificazione del decreto ingiuntivo non riconducibili all’inesistenza, ove abbiano impedito la tempestiva conoscenza del decreto, nei limiti del termine previsto.

  • art. 645 c.p.c.

    La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo può essere fatta valere nel giudizio di opposizione al decreto monitorio.

  • art. 644 c.p.c.

    Richiamato per affermare che, in caso di mancata notificazione giuridicamente qualificabile, il decreto resta inefficace e non acquista esecutorietà.

  • art. 188 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come rimedio diverso, che prescinde da un’esecuzione minacciata o in corso, ma non pertinente al caso.

  • art. 654, comma 2, c.p.c.

    Richiamato solo per escludere la pertinenza della giurisprudenza invocata in memoria, perché riferita a una fattispecie diversa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione è decisiva ai fini del rimedio esperibile contro l’azione esecutiva fondata su decreto ingiuntivo: solo l’inesistenza consente l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., mentre la nullità va fatta valere nel giudizio monitorio o con opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. nei limiti di legge.
  • Una notificazione eseguita con compiuta giacenza presso un indirizzo ritenuto dall’ufficiale notificante riconducibile al destinatario può essere contestata come nulla, ma non è di regola inesistente, perché conserva gli elementi essenziali dell’atto notificatorio.
  • L’opposizione ex art. 617 c.p.c. non può essere utilizzata per aggirare il regime speciale dell’opposizione a decreto ingiuntivo quando la doglianza investe in sostanza la validità della notificazione del titolo monitorio.
  • Ai fini della qualificazione della notificazione come inesistente, occorre che manchino gli elementi costitutivi essenziali della sequenza notificatoria; ogni altra difformità dal modello legale ricade nell’area della nullità.
  • La natura provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo non altera il criterio di riparto dei rimedi processuali rispetto al decreto dichiarato esecutivo per mancata opposizione, quanto alla contestazione della notifica del titolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniOpposizioni esecutiveDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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