Cassazione Penale, Sentenza n. 32878/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava al riconoscimento del vincolo della continuazione tra due condotte contestate al ricorrente: il delitto previsto dall'art. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (reato associativo in materia di stupefacenti) giudicato con sentenza n. 1532/2021 della Corte d'appello di Catanzaro irrevocabile il 26/10/2022, e il reato di illecita detenzione a fine di spaccio giudicato con sentenza n. 598/2014 del GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio irrevocabile l'8/07/2015 (fatto commesso nel 2014). Il ricorrente deduceva che la partecipazione al sodalizio, pur indicata dalla sentenza passata in giudicato nel periodo 2008-2012, in realtà si sarebbe protratta oltre il 2012 e quindi l'episodio del 2014 sarebbe riconducibile al medesimo disegno criminoso; sosteneva l'assenza di un chiaro riferimento temporale alla cessazione del rapporto associativo, la scarsezza delle intercettazioni utilizzate per fissare il periodo e l'indeterminatezza della nozione di appartenenza, nonché il fatto che altri partecipi erano stati contestati fino al 2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta e congrua la valutazione del giudice dell'esecuzione che, avendo accertato la partecipazione dell'imputato all'associazione nel periodo 2008-2012 e il successivo episodio di detenzione/cessione nel 2014, ha escluso l'unicità del disegno criminoso per il decorso temporale intercorrente (circa due anni). La Corte ha inoltre sottolineato l'insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di fatto del giudice di merito quando sorrette da motivazione adeguata e ha ribadito il divieto, in sede esecutiva, di riesaminare o modificare accertamenti ormai coperti da giudicato (compresa la data del reato). Conseguentemente il ricorrente è stato dichiarato inammissibile, condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 2
La norma rileva in quanto disciplina i reati connessi agli stupefacenti (tra cui l'associazione finalizzata al narcotraffico). La Corte ha preso come riferimento il titolo ed il periodo di partecipazione contestato nella sentenza passata in giudicato per delimitare temporalmente il reato associativo.
Codice penale, art. 81, comma secondo (continuazione)
La continuazione richiede l'unicità del disegno criminoso, ossia una deliberazione unitaria dell'agente su una serie di condotte. La Corte conferma che la mera identità tipologica dei reati non è di per sé sufficiente a dimostrare la continuazione; è necessario dimostrare la programmazione iniziale e unitaria delle condotte.
Giurisprudenza della Cassazione (principi applicati)
Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 Eloumari; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022 Mounir; Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021 Piacenti; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012 Pappalardo
Sunto dei precedenti: l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo se la motivazione è inadeguata; in sede esecutiva non è consentito modificare la data del reato stabilita con sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova di un'unica deliberazione criminosa iniziale: la semplice somiglianza tipologica delle condotte non basta.
- L'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è valutazione di fatto del giudice di merito e in sede di legittimità può essere sindacato solo se la motivazione è manifestamente insufficiente o illogica.
- In sede esecutiva non è ammessa la revisione dei fatti già oggetto di giudicato; non si può modificare la data del reato accertata in sentenza passata in giudicato.
- Per sostenere la continuazione è necessario allegare e, se possibile, provare elementi sintomatici che dimostrino la programmazione unitaria (es. progettazione comune, ruoli integrati, condotte collegate nel tempo e nello scopo), non limitandosi a contestare la valutazione probatoria già formatasi in altri giudizi.
- Un intervallo temporale significativo tra le condotte (anni) rende meno persuasiva l'asserita unità di disegno criminoso; il periodo temporale negativo o lacunoso nelle prove può giustificare il rigetto della domanda di riconoscimento della continuazione.
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