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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2328/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Hossain era stato condannato in primo grado con rito abbreviato per i delitti richiamati dagli artt. 624 e 625 c.p.; in appello aveva chiesto la derubricazione in tentato e la riduzione della pena. La Corte d'appello, in camera di consiglio fissata senza avviso alle parti e senza loro partecipazione, ha dichiarato che non doveva procedersi per intervenuta prescrizione. Con il ricorso in Cassazione l'imputato ha dedotto (1) nullità per violazione dell'art. 178 c.p.p. per mancata notifica dell'avviso di udienza camerale e quindi mancato contraddittorio rispetto alla declaratoria di prescrizione (deducendo che aveva il diritto di essere avvisato perché avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione), e (2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte d'appello risposto alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e dunque di riduzione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Pur rilevando che la sentenza d'appello di proscioglimento emessa de plano è affetta da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, la Suprema Corte ha ritenuto che la causa estintiva (prescrizione) prevale sulla nullità salvo che emerga, dagli atti e in modo evidente, la prova dell'innocenza dell'imputato. Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato elementi tali da dimostrare "ictu oculi" l'innocenza o di escludere il fatto o la responsabilità o l'elemento soggettivo; perciò non è possibile la regressione alla fase del merito e il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata come norma che consente alla Corte di Cassazione di adottare la formula di merito prevista dall'art. 129, comma 2, (pronuncia di proscioglimento nel merito) solo se risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato; qui la norma viene invocata per spiegare quale pronuncia sarebbe richiesta se emergesse evidente l'innocenza.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla nullità assoluta della sentenza predibattimentale emessa de plano per violazione del contraddittorio: la pronuncia senza avviso alle parti può integrare nullità radicate nelle lettere b) e c) del comma 1.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Collegata alle nullità previste dall'art. 178; la giurisprudenza richiamata considera la nullità come insanabile quando sussiste la pronuncia predibattimentale senza contraddittorio.

  • artt. 624 e 625 cod. pen.

    Norme sostantive che individuano i reati per i quali l'imputato era stato processato e condannato in primo grado; sulla loro configurazione si è svolta la controversia penale che ha poi trovato la sua estinzione per prescrizione in sede d'appello.

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza come parametro per le sentenze predibattimentali di proscioglimento; la Corte evidenzia il divieto di emettere talune pronunce predibattimentali in sede d'appello salvo condizioni tassative.

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello che dichiari "non doversi procedere" per prescrizione emessa de plano e senza contraddittorio integra una nullità assoluta, ma la causa estintiva può prevalere sulla nullità se non emerge, in modo evidente e non contestabile, la prova dell'innocenza dell'imputato.
  • Il ricorrente che impugna una sentenza che ha dichiarato la prescrizione deve, a pena di inammissibilità, indicare negli atti elementi specifici e immediatamente evidenti idonei a dimostrare l'innocenza o l'irrilevanza del fatto, così da consentire alla Cassazione di pronunciare subito una sentenza di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
  • La possibilità di rinunciare alla prescrizione deve essere manifestata tempestivamente; non è ammissibile che l'imputato, dopo che sia intervenuta la pronuncia di non doversi procedere per prescrizione, manifesti per la prima volta nei gradi successivi la rinuncia alla prescrizione salvo casi eccezionali.
  • Se dalla documentazione processuale non emergono elementi "ictu oculi" di innocenza, l'annullamento della pronuncia predibattimentale non comporta la regressione al merito quando il giudice del rinvio non potrebbe che confermare l'esito estintivo per prescrizione.
  • In presenza di un provvedimento viziato per nullità del contraddittorio, il difensore deve valutare di produrre già in impugnazione elementi probatori idonei a rendere evidente l'innocenza; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e alle ammende.

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