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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18488/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato e per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza della legge penale, lamentando che il fatto dovesse essere riqualificato come tentativo di furto e non come furto consumato. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione della sentenza nella parte in cui non aveva applicato una sanzione sostitutiva della detenzione, sostenendo la mancanza di adeguata motivazione sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto al furto, ha richiamato il principio secondo cui il delitto si consuma quando la cosa esce dalla sfera di vigilanza e di controllo del possessore, così da entrare nella disponibilità autonoma dell'agente per un apprezzabile lasso di tempo; nel caso concreto il materiale era stato caricato sui furgoni e, pur senza allontanamento dai cancelli, era stato necessario procedere alla ricerca e al recupero della refurtiva, sicché il bene era comunque uscito dalla sfera di vigilanza della persona offesa. Quanto alla sanzione sostitutiva, ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo логico e adeguato, valorizzando la prognosi negativa sul rispetto delle condizioni imposte e i precedenti dell'imputato, con una valutazione non limitata alla sola gravità astratta del reato ma estesa agli aspetti soggettivi rilevanti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Il furto si considera consumato quando la cosa sia sottratta alla sfera di vigilanza del possessore e l'agente ne ottenga una disponibilità autonoma, anche solo per un breve lasso di tempo.

  • art. 625 c.p.

    La pronuncia riguarda il furto aggravato, confermando la qualificazione del fatto come consumato e non tentato.

  • misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

    La violazione della misura di prevenzione è richiamata come ulteriore titolo di condanna confermato in appello.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione dei precedenti dell'imputato e della capacità a delinquere è richiamata ai fini del diniego della sanzione sostitutiva.

  • art. 58 l. 689/1981

    La decisione sulla sanzione sostitutiva è sorretta da una prognosi negativa sul rispetto delle condizioni imposte, in linea con i criteri di applicazione delle pene sostitutive.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, sono poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel furto consumato non è necessario un allontanamento materiale prolungato del bene dal luogo di provenienza: è sufficiente che la cosa esca dalla sfera di vigilanza del possessore e sia apprezzabilmente nella disponibilità dell'agente.
  • La distinzione tra furto consumato e tentato dipende dall'effettiva acquisizione del potere di fatto sulla res, anche per un arco temporale breve, non dal mero completamento della sottrazione nel senso dell'allontanamento definitivo.
  • Il diniego di una sanzione sostitutiva è legittimamente motivato quando il giudice di merito fonda la prognosi sfavorevole su elementi concreti, come i precedenti dell'imputato e l'incidenza del fatto sulla capacità a delinquere, senza fermarsi alla sola gravità astratta del reato.
  • In sede di legittimità, la censura di omessa motivazione è infondata quando la sentenza impugnata contiene una valutazione logica e non apparente degli elementi rilevanti per la decisione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativoOnere della prova

Testo integrale

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