Cassazione Civile, Ordinanza n. 21015/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato nei confronti della Cassa previdenziale di categoria per ottenere la riliquidazione della pensione di anzianità. In particolare, egli chiedeva la rideterminazione della quota "A" della pensione secondo il principio del pro rata, con applicazione del regime vigente al maturarsi del diritto, escludendo il frazionamento della quota in sub-quote secondo i diversi criteri di calcolo succedutisi nel tempo; contestava inoltre l'applicazione del massimale contributivo e la trattenuta per contributo di solidarietà, nonché, in via incidentale, la legittimità del coefficiente di neutralizzazione sulla quota retributiva. La Cassa ha proposto ricorso principale sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nell'escludere il massimale contributivo e nel ritenere illegittimo il contributo di solidarietà. Il pensionato ha proposto ricorso incidentale, contestando la soluzione adottata in ordine al calcolo della quota A e alla ritenuta legittimità del coefficiente di neutralizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della Cassa sia il ricorso incidentale del pensionato. Ha ritenuto infondato il motivo della Cassa sul massimale pensionistico, affermando che la sua introduzione viola il principio del pro rata e non era consentita nel regime applicabile ratione temporis. Ha respinto anche i motivi incidentali, confermando che, per la quota A, deve applicarsi un unico regime di calcolo, quello vigente al momento della maturazione del diritto a pensione, e che il coefficiente di neutralizzazione non è soggetto al principio del pro rata ed è legittimo. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
Nel testo applicabile ratione temporis, prima della modifica del 2006, consente alle Casse privatizzate interventi regolamentari nel rispetto del principio del pro rata, ma non l'introduzione di un massimale pensionistico incompatibile con tale principio.
È richiamata come novella dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, rilevante solo per delimitare il regime normativo applicabile nel tempo.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, comporta il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nel regime delle Casse professionali privatizzate, il principio del pro rata impedisce l'introduzione di un massimale pensionistico per le anzianità già maturate secondo il sistema previgente, quando tale intervento non sia consentito dalla disciplina temporale applicabile.
- Per il calcolo della quota di pensione maturata sotto il regime retributivo, si applica un unico criterio di computo, individuato in quello vigente al momento del perfezionamento del diritto, senza frazionare la quota in sub-quote corrispondenti ai diversi sistemi succedutisi nel tempo.
- Il coefficiente di neutralizzazione applicato alla quota retributiva della pensione di anzianità, se introdotto nell'ambito della modifica del sistema di accesso alla pensione e con modalità non irragionevoli, non è soggetto al principio del pro rata e può ritenersi legittimo.
- Le prestazioni patrimoniali richieste dalle Casse privatizzate devono essere ricondotte, ai fini della loro legittimità, al perimetro dei poteri regolamentari riconosciuti dalla legge, senza poter essere qualificate automaticamente come espressione di autonomo potere impositivo.
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