Cassazione Penale, Ordinanza n. 11001/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza di appello, limitandosi a riproporre le stesse critiche già sollevate contro la sentenza di primo grado e già respinte in secondo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza in forma aggravata/particolare di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto superfluo l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia durante l'alcoltest, sul presupposto del suo rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico. La censura è stata ritenuta, in sostanza, una mera reiterazione delle doglianze già svolte in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice contestata nel giudizio di merito, riferita alla condotta di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico in materia di circolazione stradale.
Richiamato per affermare che l'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, a pena di inammissibilità.
Richiamato unitamente all'art. 581 c.p.p. quale base normativa dell'inammissibilità del ricorso privo dei requisiti di specificità e confronto con la sentenza impugnata.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve costituire una critica argomentata della decisione impugnata e confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della sentenza di merito.
- È inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già dedotte in appello, senza misurarsi con la motivazione con cui tali doglianze sono state respinte.
- La deduzione generica di illogicità o carenza di motivazione non è sufficiente quando non sia accompagnata da un effettivo confronto con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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