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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3444/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputato condannato per bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della 'MA. MAR. Società cooperativa a r.l.' (fallita il 30/09/2015). L'accusa sostiene che, in qualità di amministratore e legale rappresentante, l'imputato abbia sottratto i libri e le scritture contabili al fine di procurarsi un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) erronea applicazione della legge penale sostenendo che, dopo una precedente condanna del 2011, era stato interdetto dagli uffici direttivi e si era disinteressato della società; (ii) vizio di motivazione chiedendo la derubricazione in bancarotta documentale semplice per assenza di attività e conoscenza del fallimento. Sono stati poi aggiunti motivi nuovi: (iii) riconoscimento delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p.; (iv) censura sull'applicazione della recidiva in presenza di continuazione con riferimento agli artt. 81 e 99 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi originari sono stati ritenuti generici e privi di specifica allegazione probatoria (assenza di indicazione e produzione di atti da cui desumere il presunto disinteresse del ricorrente dalla vita sociale). La Corte ha inoltre ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito che avevano evidenziato comportamenti di sottrazione delle scritture fin dal 2010, incompatibili con la derubricazione. I motivi nuovi sono stati dichiarati inammissibili: non possono sanare l'inammissibilità dei motivi originari e non è avvenuto un surrettizio spostamento dei termini di impugnazione; la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è risultata adeguata; e non sussiste incompatibilità tra recidiva e continuazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferito alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il diniego sia stato adeguatamente motivato dal giudice di merito con riferimento agli elementi ritenuti decisivi, per cui non sussistevano i presupposti per riformare la valutazione.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla continuazione tra reati; la Cassazione conferma che la continuazione può coesistere con l'applicazione della recidiva qualora ricorrano i presupposti normativi.

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato congiuntamente all'art. 81 c.p. nella censura sul trattamento della recidiva; la Corte afferma che non sussiste incompatibilità automatica tra recidiva e continuazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (determinata in euro 3.000,00).

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e corredati da indicazione e produzione degli atti dai quali si desumono le circostanze dedotte: mere affermazioni generiche rendono il ricorso inammissibile.
  • La proposizione di motivi nuovi in cassazione non può sanare l'inammissibilità dei motivi originari e non può essere usata per estendere surrettiziamente i termini di impugnazione.
  • Per ottenere la derubricazione di reati come la bancarotta fraudolenta in forme meno gravi è necessario fornire elementi precisi e specifici che escludano l'elemento intenzionale o il fine di arrecare pregiudizio ai creditori; la semplice inattività di fatto della società non è sufficiente se la cessazione non è formalizzata (es. cancellazione dal registro delle imprese).
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguato se il giudice di merito indica in modo congruo gli elementi decisivi che giustificano la valutazione; non è richiesta una motivazione enciclopedica ma un congruo riferimento agli elementi rilevanti.
  • Non c'è incompatibilità automatica tra recidiva e continuazione: entrambe possono essere valutate e applicate se sussistono i rispettivi presupposti normativi.

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