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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31824/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, incaricato verbalmente della gestione amministrativa del fondo cassa permanente del reparto destinato agli anticipi per missioni fuori territorio, aveva il possesso di 1.600 euro custoditi nella cassaforte della caserma. Secondo l'accusa, egli aveva rimosso il denaro dal luogo di custodia istituzionale e lo aveva portato presso la propria abitazione, senza autorizzazione dei superiori, appropriandosene. Il Tribunale Militare di Napoli lo aveva condannato per peculato militare continuato aggravato e la Corte di appello militare aveva confermato la decisione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla prova dell'appropriazione e dell'interversione del possesso, sostenendo che la mancata restituzione immediata, i bonifici effettuati dal conto personale, le irregolarità o falsificazioni del registro e gli altri elementi valorizzati dai giudici fossero equivoci e compatibili con una gestione amministrativa irregolare ma non illecita. Con il secondo ha sostenuto che il mero spostamento del denaro dal luogo di custodia non integrasse appropriazione, in assenza di un atto dispositivo o dell'intenzione di tenere la somma per sé. Con il terzo ha denunciato contraddittorietà della motivazione, rilevando che la restituzione era stata ritenuta irrilevante ai fini della consumazione del reato ma, al contempo, il ritardo nella restituzione era stato utilizzato come elemento dimostrativo della responsabilità, e contestando la valutazione negativa delle giustificazioni relative alla maggiore sicurezza della custodia presso l'abitazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta la valutazione conforme dei giudici di merito, le cui motivazioni formavano un apparato argomentativo unitario, completo e privo di manifeste illogicità. La Corte ha ribadito che non spetta al giudice di legittimità rileggere gli elementi di fatto o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito quando la motivazione sia coerente e giuridicamente apprezzabile. Nel merito, ha affermato che la rimozione del denaro dal luogo in cui doveva essere custodito, per portarlo presso l'abitazione dell'imputato senza autorizzazione, aveva attribuito a quest'ultimo la possibilità di gestire la somma come propria, sottraendola alla disponibilità e al controllo dell'Amministrazione. Tale condotta integrava l'interversione del possesso e l'appropriazione, anche indipendentemente dalla successiva destinazione materiale del denaro. La restituzione successiva costituiva un post factum irrilevante rispetto alla consumazione del peculato; il ritardo nella restituzione poteva però essere valutato quale elemento indiziario dell'elemento soggettivo. I bonifici eseguiti dal conto personale, le falsificazioni e gli ulteriori elementi indicati dai giudici di merito erano stati legittimamente valutati unitariamente come conferme della ricostruzione appropriativa.

Norme richiamate

  • art. 215 c.p.m.p.

    La norma incrimina il peculato militare; la qualifica soggettiva e il possesso del denaro per ragioni d'ufficio possono derivare anche da un incarico conferito verbalmente, quando effettivamente attribuisca le funzioni amministrative rilevanti.

  • art. 47, n. 2 c.p.m.p.

    Richiamato quale aggravante connessa al grado rivestito dal militare.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato per la continuazione dei reati.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Individua il vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limita il controllo di legittimità sul vizio di motivazione alla verifica dell'esistenza di una motivazione giuridicamente apprezzabile, coerente e non manifestamente illogica.

Massime di principio

  • Nel peculato militare, l'appropriazione può realizzarsi anche mediante la rimozione del denaro pubblico dal luogo istituzionalmente previsto per la custodia, quando tale condotta attribuisca al possessore la possibilità di gestirlo autonomamente e al di fuori del controllo dell'Amministrazione.
  • L'interversione del possesso non richiede necessariamente un atto di consumo o di definitiva disposizione materiale del denaro: può risultare dalla condotta del pubblico ufficiale che si comporti uti dominus, sottraendo la somma ai vincoli giuridici o amministrativi che ne regolano la custodia e la destinazione.
  • Nel peculato avente a oggetto denaro, la successiva restituzione della somma è un post factum e non elimina né retroagisce sulla consumazione del reato; il momento consumativo coincide con l'appropriazione.
  • Il ritardo nella restituzione, pur non incidendo sulla consumazione del peculato, può essere valutato dai giudici di merito quale elemento indiziario dell'elemento soggettivo e della consapevolezza dell'appropriazione.
  • Il giudice di legittimità non può sostituire la propria lettura degli elementi probatori a quella dei giudici di merito, quando le decisioni siano conformi, adeguatamente motivate e prive di contraddittorietà o manifesta illogicità.
  • La valutazione degli indizi deve essere complessiva: la gravità e la molteplicità degli elementi si integrano reciprocamente e possono fondare il giudizio di responsabilità quando convergano verso una ricostruzione unitaria dei fatti, anche se considerati singolarmente non decisivi.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoPeculatoImpugnazioni
RamiParte generaleReati contro la PAProcesso penale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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