Cassazione Civile, Ordinanza n. 33709/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La società impugnava davanti al giudice tributario un preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a sei cartelle di pagamento e le cartelle presupposte. In primo grado sosteneva, per il preavviso, l’inesistenza della notifica a mezzo PEC perché proveniente da un indirizzo non inserito nei registri ufficiali; quanto alle cartelle, deduceva di esserne venuta a conoscenza solo tramite il preavviso e ne eccepiva la nullità o inesistenza della notifica. Il ricorso era stato rigettato e la decisione confermata in appello. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di annullamento delle cartelle sottese al preavviso; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il disconoscimento, nella memoria in appello, delle scansioni PEC prodotte dall’agente della riscossione sulle presunte notifiche delle cartelle. La Corte ha rilevato che in appello la censura effettiva riguardava la validità della notifica PEC per provenienza da indirizzo non valido, mentre il disconoscimento delle scansioni introduceva un profilo diverso e non decisivo rispetto al thema decidendum. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, per la prova della notifica telematica di atti esterni al processo, è sufficiente il deposito delle copie informatiche in PDF delle ricevute di accettazione e consegna PEC; il formato .eml o .msg è richiesto invece per gli atti introduttivi del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia perché la sentenza d’appello si era comunque pronunciata sulla notifica di tutti gli atti impugnati, e che il dedotto omesso esame fosse privo di decisività, poiché il disconoscimento delle scansioni PEC attiene a un diverso profilo probatorio rispetto alla specifica contestazione svolta in appello. La Corte ha altresì affermato che la prova della notifica telematica degli atti esterni al processo può essere data mediante deposito delle copie informatiche in formato PDF delle ricevute PEC. Conseguentemente, oltre al rigetto implicato dall’inammissibilità, ha condannato la ricorrente alle spese, oltre alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la sentenza di appello si era pronunciata sull’oggetto sostanziale della domanda, comprendente preavviso e cartelle.
La motivazione della sentenza impugnata non è stata ritenuta carente nei termini dedotti dal ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale dedotto non è stato ravvisato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché il fatto asseritamente omesso non era decisivo rispetto al reale oggetto del contendere.
Richiamato nel contesto della discussione sulla sanatoria dei vizi di notifica, ma la questione non ha inciso sull’esito del ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno dell’esigenza di economia processuale e ragionevole durata del processo.
Richiamato per affermare che la Cassazione può decidere nel merito, senza rinvio, se la questione è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti, anche in caso di omessa pronuncia.
Ha fondato la condanna al pagamento di una somma in favore della controparte per la decisione conforme alla proposta e la soccombenza della ricorrente.
Ha fondato la condanna al pagamento di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
Richiamato per il regime decisionale e per le conseguenze sanzionatorie collegate alla definizione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per i presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. 16/06/2023 n. 17416
Citata per il principio di decidibilità nel merito da parte della Cassazione in caso di omessa pronuncia su un motivo di appello quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
Cass. 04/09/2023 n. 25686
Citata per il principio sulla prova della notificazione telematica degli atti esterni al processo mediante deposito delle copie informatiche in PDF delle ricevute di accettazione e consegna PEC.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque deciso sul nucleo sostanziale della domanda, anche se non si sia soffermato su ogni singola articolazione difensiva o su una specifica etichetta utilizzata dalla parte.
- Nel vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. il fatto omesso deve essere decisivo: non è sufficiente il richiamo a un documento o a un disconoscimento se esso non incide sul reale thema decidendum stabilito dalle censure devolute al giudice di appello.
- Ai fini della prova della notifica telematica di atti esterni al processo è sufficiente il deposito delle copie informatiche in formato PDF delle ricevute di accettazione e consegna PEC; il formato .eml o .msg è richiesto per gli atti introduttivi del giudizio, non per tutti gli altri atti.
- In presenza di una questione solo di diritto e senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio e decidere direttamente nel merito in un’ottica di economia processuale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la decisione è conforme alla proposta del consigliere, possono essere applicate le conseguenze economiche aggravate previste dagli artt. 96 c.p.c. e dal d.P.R. n. 115/2002.
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