Cassazione Penale, Sentenza n. 13059/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra diverse condotte di truffa commesse in varie parti d'Italia (sentenze irrevocabili da Roma, Ravenna, Modena, Bergamo, Ascoli Piceno e Lecce). La difesa deduceva violazione di legge (art. 81 c.p., artt. 671 e 627 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale di Lecce si era limitato a parlare di una "mera tendenza a delinquere" senza confrontarsi con la valutazione del Tribunale di Bergamo che aveva invece riconosciuto la continuazione per reati commessi nello stesso arco temporale; chiedeva che fossero considerate le indicazioni fattuali sintomatiche della programmazione criminosa: omogeneità delle violazioni (tutte truffe), contiguità spazio-temporale, identità delle modalità esecutive (annunci falsi online per affitti/vendite di immobili) e unicità della finalità economica.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Lecce con rinvio per nuovo giudizio. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere sulla continuazione, doveva confrontarsi esplicitamente con la valutazione compiuta dal Tribunale di Bergamo e motivare, in relazione al quadro complessivo delle risultanze fattuali e giuridiche, le ragioni del diverso apprezzamento. L'ordinanza impugnata è stata giudicata carente di motivazione concreta rispetto ai dati fattuali comuni e quindi priva di efficacia dimostrativa; perciò è stata cassata con rinvio.
Norme richiamate
La norma sul vincolo della continuazione è stata richiamata come criterio sostanziale: la Corte ha sottolineato che il riconoscimento della continuazione richiede un'analisi degli indici fattuali (omogeneità del fatto, contiguità spazio-temporale, identità delle modalità esecutive, unicità della finalità) e che il giudice dell'esecuzione deve motivare adeguatamente il suo apprezzamento rispetto a valutazioni cognitive precedenti.
Richiamata nella doglianza come norma procedurale rilevante per il controllo di legittimità sulle decisioni del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che il mancato rispetto dell'obbligo motivazionale costituisce violazione di legge rilevante ai fini del gravame.
Invocata come riferimento procedurale nel motivo di impugnazione; la Corte ha considerato che la carenza di motivazione rispetto a elementi fattuali emersi in sentenze di cognizione integra un vizio da correggere mediante annullamento e rinvio.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. occorre documentare e argomentare indicatori quali omogeneità del tipo di reato, contiguità spazio-temporale, identità delle modalità esecutive e unicità della finalità economica.
- Se un giudice di cognizione (altro tribunale) ha già riconosciuto la continuazione per reati affini o sovrapposti, il giudice dell'esecuzione che intende dissentire è tenuto a confrontarsi esplicitamente con quella valutazione e a motivare puntualmente le ragioni del diverso esito.
- Una motivazione generica che parla di una "tendenza a delinquere" è insufficiente: la decisione sul vincolo della continuazione richiede una motivazione specifica che colleghi i fatti ai criteri giuridici applicabili.
- La mancanza di una motivazione concreta e aderente alle risultanze processuali può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo giudizio.
- Nelle impugnazioni di provvedimenti esecutivi è importante prospettare con chiarezza gli elementi fattuali confrontabili (date, luoghi, modalità, mezzi usati) per costringere il giudice a un'analisi dettagliata e non meramente descrittiva.
Testo integrale
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