Cassazione Penale, Ordinanza n. 31515/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo tre censure. Con il primo e il secondo motivo ha denunciato violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e per la mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze generiche, perché formulate come mero richiamo alla disciplina normativa senza indicare specificamente quali errori in fatto o in diritto sarebbero stati commessi dal giudice di merito. Con il terzo motivo ha dedotto la prescrizione del reato, assumendo che il fatto contestato si sarebbe consumato in epoca prossima al verbale di sequestro dei beni. La Corte ha ritenuto anche tale motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui, per il reato di cui all'art. 334 c.p., il momento consumativo può essere individuato, anche sulla base di elementi indiziari, in quello dell'accertamento della dispersione o sottrazione dei beni sequestrati, salvo prova rigorosa di elementi contrari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generici i primi due motivi, relativi alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, e manifestamente infondato il terzo motivo sulla prescrizione, poiché nel caso concreto il momento consumativo del reato è stato correttamente individuato nella data dell'accertata dispersione e sottrazione degli oggetti in sequestro. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere specificamente dedotta e censurata; il mero richiamo alla norma senza indicare i vizi della decisione di merito rende il motivo generico.
Per il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, il momento consumativo può essere individuato, anche tramite elementi indiziari, nel momento dell'accertamento della dispersione o sottrazione, salvo prova rigorosa di un diverso tempo di commissione.
La sentenza riporta tale indicazione normativa nel capo del motivo di ricorso, ma dalla motivazione della Corte emerge che il riferimento corretto è al reato di cui all'art. 334 c.p.; non risulta un'autonoma interpretazione processuale della norma.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che si limiti a richiamare la disciplina normativa senza indicare con precisione le ragioni in fatto o in diritto poste a fondamento della censura.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una critica specifica della motivazione di merito, non essendo sufficiente una mera affermazione apodittica della sua applicabilità.
- La prescrizione non può essere affermata sulla base di una ricostruzione meramente assertiva del tempo di consumazione quando la giurisprudenza consente di ancorarlo all'accertamento della dispersione o sottrazione del bene sequestrato, in assenza di prova rigorosa di un diverso momento.
- Nei reati di sottrazione o dispersione di cose sequestrate, in difetto di elementi contrari, il momento consumativo può presumersi coincidente con quello in cui l'autorità accerta l'assenza del bene.
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