Sentenza del 05/04/2022 n. 10894 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna che aveva rigettato il suo appello contro M.G. relativo ad avvisi di accertamento ICI per nove fabbricati per gli anni 2004-2007. Le questioni principali erano: a) se la denuncia di variazione catastale presentata nel 2010 potesse produrre retroattività quinquennale della ruralità anche per gli anni 2005-2007, nonostante la normativa che ha introdotto la procedura retroattiva sia entrata in vigore nel 2011; b) se fabbricati non iscritti in catasto potessero essere considerati esenti da ICI per il requisito di ruralità, e se la concessione in locazione a una cooperativa agricola per allevamento avicolo sufficesse a dimostrare la ruralità di fatto. Il ricorso alla Corte di Cassazione sollevava anche profili di nullità/insufficiente motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo, dichiarando assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna in diversa composizione, con condanna alle spese di legittimità. Motivazione: (i) la domanda di variazione catastale presentata nel 2010 non poteva beneficiare dello "ius superveniens" introdotto dal D.L. 13/2011 e successive norme, per cui la retrodatazione quinquennale non può estendersi a periodi anteriori al 2011 (quindi non poteva coprire l'anno 2005); (ii) l'esenzione da ICI per fabbricati non iscritti in catasto non può essere riconosciuta automaticamente: la ruralità richiede accertamento e prova della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa (onere probatorio a carico del contribuente) e la sentenza di merito non ha adeguatamente motivato sul possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi (in particolare sulla locazione a cooperativa e sulla concreta destinazione all'attività agricola), rendendo insufficiente la motivazione del giudice d'appello.
Norme richiamate
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis (conv. L. 12 luglio 2011, n. 106)
facoltà ... di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale ... "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda"
La norma ha introdotto una procedura di autocertificazione e domanda di variazione con effetto retroattivo fino a cinque anni antecedenti alla presentazione, ma gli effetti retroattivi operano solo rispetto a domande presentate dopo l'entrata in vigore della norma; una domanda antecedente non beneficia dello ius superveniens.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis (conv. L. 22 dicembre 2011, n. 214)
le domande di variazione ... producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo"
Conferma che la domanda e l'annotazione catastale producono effetti sul riconoscimento della ruralità, collegando l'efficacia dell'esenzione alla concreta annotazione/categoria catastale.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1
La nozione di "fabbricato" ai fini ICI è riferita all'unità ultimata/usable e iscrivibile in catasto; l'imponibilità può sussistere anche per immobili non ancora iscritti ma completati.
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. L. 26 febbraio 1994, n. 133)
Definisce i requisiti di ruralità e le tipologie di costruzioni strumentali che possono beneficiare della qualifica di rurale; il riconoscimento della ruralità richiede accertamento dei requisiti previsti da questa norma.
D.M. 26 luglio 2012, art. 1
"Per il riconoscimento del requisito di ruralità ... è apposta una specifica annotazione"
Stabilisce le modalità catastali e l'annotazione nei registri catastali come elemento operativo per il riconoscimento della ruralità.
D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter (conv. L. 28 ottobre 2013, n. 124)
"...le domande di variazione catastale presentate ... e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti ... a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda"
Ribadisce l'effetto retroattivo quinquennale legato alla presentazione della domanda, chiarendo l'ambito temporale degli effetti e confermando il nesso tra domanda/annotazione e riconoscimento della ruralità.
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis (conv. L. 27 febbraio 2009, n. 14)
"non si considerano fabbricati le unità immobiliari ... per le quali ricorrono i requisiti di ruralità"
Norma interpretativa che sottrae dalla nozione di "fabbricato" imponibile le unità che soddisfano i requisiti di ruralità, ma la sua efficacia è collegata alla contestuale classificazione/accertamento catastale.
Art. 2697 c.c. (onere della prova)
Principio secondo cui chi deduce un fatto (qui: la ruralità e i relativi requisiti) ha l'onere di provarlo; il contribuente deve dimostrare la sussistenza dei requisiti di ruralità per ottenere l'esenzione.
Massime di principio
- La ruralità ai fini ICI rileva soprattutto in ragione della classificazione/annotazione catastale: l'esenzione è strettamente collegata all'annotazione che riconosce la categoria rurale.
- Le domande di variazione catastale introdotte dal D.L. 13/2011 e norme successive producono effetti retroattivi al massimo per i cinque anni antecedenti alla presentazione, ma solo se la domanda è stata presentata dopo l'entrata in vigore della normativa che riconosce tale efficacia; domande presentate prima non beneficiano dello ius superveniens.
- Per immobili non iscritti in catasto l'esenzione non è automatica: il contribuente deve fornire la prova dei requisiti soggettivi e oggettivi di ruralità; il giudice tributario può verificare direttamente tali requisiti ma il peso probatorio è sull'attore.
- Il semplice utilizzo effettivo dell'immobile per attività agricole o la locazione a una cooperativa non è in sé sufficiente senza prova documentale che dimostri la natura dell'attività, la qualifica di imprenditore agricolo del conduttore e la destinazione d'uso prevalente dei fabbricati.
- Un fabbricato, anche se non iscritto, può essere imponibile se ultimato e utilizzabile; l'iscrivibilità e la classificazione catastale restano elementi chiave per l'assoggettabilità a ICI.
- Le decisioni di merito devono contenere motivazioni adeguate e specifiche quando si pronunciano su questioni tecniche complesse come il possesso dei requisiti di ruralità; l'assenza di motivazione sufficiente può portare alla cassazione e al rinvio.
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