Cassazione Penale, Sentenza n. 31702/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La curatela impugnava la sentenza d'appello che aveva in larga parte escluso la responsabilità penale per alcune ipotesi di bancarotta semplice e preferenziale e aveva valutato in modo ritenuto errato le questioni tecniche relative alla sopravvalutazione delle rimanenze e al nesso causale tra falsi contabili e dissesto. In particolare si dolva: rigetto della acquisizione/rinnovazione della CTU civile prodotta dalla curatela; valutazione ritenuta contraddittoria e insufficiente sul nesso di causalità tra i falsi valutativi e il dissesto; errata valutazione della perdita del capitale sociale e del momento del dissesto; e decisione sulla conferma della misura cautelare reale. Parallelamente Strazza proponeva ricorso per cassazione per vari motivi tra cui mancata/irregolare notifica del decreto di citazione, carenze nella valutazione del dolo nella bancarotta distrattiva, insufficiente prova sulla falsità delle fatture emesse dalla società estera Yandan/analoga, e contestazione della correlazione delle contestazioni tributarie con le ipotesi di bancarotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile o manifestamente infondati i ricorsi proposti sia da Carlo Strazza sia dalla curatela della Olmetto. In dettaglio: il ricorso di Strazza è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o per difetto di specificità su tutti i motivi esaminati (tra cui la dedotta nullità per irregolare notifica, i profili circa il dolo e la prova delle fatture); il ricorso della curatela è stato respinto (rigetto) per indeterminatezza, genericità o infondatezza dei profili critici (con specifica considerazione che la CTU civile non costituisce prova "decisiva" idonea a fondare il gravame in cassazione e che le doglianze non hanno dimostrato un vizio tale da assorbire la valutazione di merito). Conseguenze economiche: condanna di Strazza al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; condanna della curatela al pagamento delle spese processuali; tra le parti compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La nullità assoluta della citazione prevista dall'art. 179 ricorre solo se la notificazione è stata omessa o è inidonea a garantire la conoscenza effettiva dell'atto; l'irregolarità nelle modalità di esecuzione è sanabile ove l'imputato abbia comunque avuto conoscenza e sia comparso.
Riferimento alla sanatoria delle irregolarità di notificazione quando l'imputato ha effettivamente avuto conoscenza dell'atto e ha partecipato al processo.
art. 619, comma 1, cod. proc. pen.
Le inesattezze motivazionali che non hanno avuto influenza decisiva sulla decisione sono irrilevanti in cassazione.
Le "operazioni dolose" non richiedono la qualificazione penale delle condotte tributarie ma l'accertamento di abusi di gestione o atti intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria dell'impresa; applicata per valutare la rilevanza delle omissioni fiscali/contributive come indici di gestione dolosa.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 8
Richiamato per il criterio della soglia di punibilità che ha inciso sull'assoluzione per talune fattispecie; la sentenza di merito aveva ritenuto non superata la soglia prevista.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 10-bis e 10-ter
Norme sui reati tributari (omessi versamenti); la sentenza ha accertato materialmente le omissioni ma ha escluso alcuni requisiti per la punibilità formale in relazione alla specifica fattispecie.
Richiamati come obblighi societari (riduzione e perdita del capitale sociale) la cui inosservanza era contestata in relazione alla mancata convocazione dell'assemblea e alla mancata istanza di fallimento.
Norma richiamata in relazione all'obbligo di convocazione dell'assemblea in caso di perdita del capitale sociale; la mancata dimostrazione del momento della perdita è elemento rilevante per l'accusa di bancarotta semplice.
Presupposti per la condanna alle spese processuali a seguito della pronuncia di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per liquidare le spese e per la misura alla Cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali entro i quali sono stati ammessi i motivi di ricorso in cassazione (richiamo alla notevoli limitazioni di impugnabilità).
Massime di principio
- Difetto di notifica: la nullità assoluta opera solo se l'atto non è pervenuto o è stato inequivocabilmente idoneo a impedire la conoscenza; la presenza effettiva dell'imputato in udienza può sanare irregolarità formali.
- Bancarotta distrattiva (dolo): non è sufficiente dimostrare la mera distrazione di risorse; è necessario accertare che l'autore abbia rappresentato la pericolosità della condotta per la garanzia patrimoniale dei creditori; tale elemento può essere desunto da indici obiettivi e dalla valutazione unitaria della condotta (drenaggio sistematico di risorse, contesto temporale, collegamenti con altre operazioni).
- Valutazione probatoria in sede di merito: la Corte di legittimità non riesamina i fatti come nuovo giudice; i rilievi sulla valutazione complessiva degli indizi sono ammissibili solo se specifici, non generici o mera richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto.
- CTU e perizia: la mancata acquisizione o la valutazione di una consulenza tecnica non costituisce di per sé vizio rilevante in cassazione, poiché le perizie sono mezzi di prova neutri e la loro assenza non rientra facilmente nelle ipotesi di "prova decisiva" per l'art. 606 cod. proc. pen.
- Bancarotta preferenziale: per affermarla è necessario dimostrare l'insolvenza al momento dell'atto e il dolo specifico di favorire un creditore, non basta il semplice pagamento preferenziale in presenza di ragionevoli strumenti tesi a salvaguardare l'attività aziendale.
- Impugnazioni generiche: doglianze indeterminate, non specifiche o che richiedono una semplice "diversa valutazione" di merito sono destinati a essere dichiarati inammissibili o respinti in cassazione.
- Costo delle impugnazioni infondate: la cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e imporre sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende) quando il ricorso risulti manifestamente infondato.
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