Cassazione Penale, Ordinanza n. 04554/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa, contestando: 1) l'erronea applicazione della legge penale in tema di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p., deducendo che la responsabilità fosse stata affermata senza corretta valutazione delle risultanze probatorie; 2) il vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, ritenuta manifestamente illogica. Dal testo emerge che la condotta riguardava una truffa online: una carta utilizzata per la trattativa, mai denunciata come rubata o smarrita, era stata attivata con i documenti del ricorrente e aveva ricevuto gli accrediti dei pagamenti, integrando una condotta causalmente concorrente del medesimo, indipendentemente dal soggetto femminile che aveva intrattenuto i contatti con la persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché la censura sull'art. 192 c.p.p. attiene alla valutazione della prova e non può essere veicolata come violazione di legge; inoltre, anche sotto il profilo del vizio motivazionale, la doglianza mirava a ottenere una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità, poiché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici. Il secondo motivo è stato giudicato non consentito e manifestamente infondato, perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p., e nel caso concreto la motivazione era congrua. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le doglianze relative alla violazione della disciplina sulla valutazione della prova non sono deducibili come violazione di legge quando mirano in realtà a contestare l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
È il reato per il quale era stata affermata la responsabilità nella sentenza impugnata, in relazione a una truffa online.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla secondo i criteri legali di commisurazione.
La determinazione della pena deve essere effettuata in aderenza ai parametri legali relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere.
Massime di principio
- Le censure che investono la valutazione della prova non possono essere prospettate come violazione di legge ex art. 192 c.p.p. quando, nella sostanza, richiedono una diversa lettura delle risultanze fattuali.
- In sede di legittimità è preclusa una rivalutazione del merito e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, salvo vizi motivazionali effettivi e non meramente assertivi.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio è ammissibile solo nei limiti del controllo sulla correttezza giuridica e sulla non manifesta illogicità della motivazione, restando la dosimetria della pena affidata alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
- Quando la motivazione di merito descrive in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi per affermare la responsabilità e per quantificare la pena, il ricorso che sollecita una diversa ricostruzione del fatto o una diversa valutazione degli stessi elementi è inammissibile.
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