Cassazione Civile, Ordinanza n. 13024/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un finanziamento pubblico regionale, cofinanziato con fondi europei, concesso per un progetto formativo nel settore del restauro. La società beneficiaria aveva assunto, con atto di adesione, obblighi di monitoraggio, rendicontazione trimestrale e rendiconto finale entro il termine previsto dagli atti regionali, poi più volte modificati nei termini di rendicontazione. Il rendiconto finale fu presentato con notevole ritardo e la Regione applicò la penale prevista dai provvedimenti attuativi, pari allo 0,1% dell’importo rendicontato, per euro 36.901,87. La beneficiaria aveva agito per far accertare che il ritardo nella rendicontazione dipendesse dai ritardi regionali nei pagamenti degli acconti e per negare la debenza della penale; tribunale e corte d’appello avevano respinto la domanda, ma la corte territoriale aveva poi ridotto d’ufficio la penale a euro 15.000, ritenendola eccessiva. La Regione ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che: il rapporto non fosse assimilabile a un contratto di diritto privato ma a un rapporto pubblicistico/concessorio; la penale avesse funzione pubblicistica e fosse sottratta alla disciplina degli artt. 1382 e 1384 c.c.; il giudice ordinario non potesse sindacare i provvedimenti amministrativi se non mediante disapplicazione richiesta e che, comunque, la riduzione d’ufficio era stata pronunciata senza previo contraddittorio, in violazione dell’art. 101 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo fondata la doglianza di violazione del contraddittorio: la riduzione d’ufficio della penale ex art. 1384 c.c., in una controversia con profili misti di fatto e di diritto, richiede la previa instaurazione del contraddittorio sulle circostanze rilevanti per valutarne l’eccessività. Poiché la Corte d’appello aveva ridotto la penale senza segnalare preventivamente la questione alle parti, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la clausola penale era stata applicata fuori dallo schema privatistico; la Corte rileva che la questione sulla riduzione della penale va comunque affrontata con contraddittorio, ove si applichi l’art. 1384 c.c.
Il potere di ridurre equitativamente la penale può essere esercitato d’ufficio, ma solo se l’eccessività risulti dagli atti e previa instaurazione del contraddittorio quando la questione presenti profili di fatto e di diritto.
La decisione d’ufficio sulla riduzione della penale non può essere adottata come 'terza via' senza previa interlocuzione delle parti, quando la questione sia mista e richieda allegazioni e prove.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro di legittimità dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre il vizio di nullità conseguente alla violazione del contraddittorio.
art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E
Richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti del sindacato del giudice ordinario su atti amministrativi.
art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E
Richiamato dalla ricorrente in relazione al potere del giudice ordinario di disapplicare atti amministrativi illegittimi.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dei principi di imparzialità e buon andamento nella gestione dei finanziamenti pubblici.
art. 12 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla ricorrente per qualificare il rapporto come concessorio e non contrattuale.
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Richiamato per sostenere che i termini di rendicontazione rispondono a vincoli dell’ordinamento euro-unitario e alla prevenzione del disimpegno automatico dei fondi.
Massime di principio
- La riduzione d’ufficio della clausola penale ex art. 1384 c.c. è ammissibile anche senza domanda di parte, ma solo se l’eccessività della penale risulti dal materiale probatorio già acquisito e la questione sia stata previamente sottoposta al contraddittorio delle parti quando presenti profili di fatto o misti di fatto e diritto.
- Il giudice non può decidere 'a sorpresa' su una questione rilevata d’ufficio che richieda allegazioni difensive o prova sulle circostanze rilevanti per la valutazione dell’eccessività della penale; la mancata interlocuzione integra violazione del contraddittorio.
- Quando la penale è inserita in un rapporto di finanziamento pubblico, la sua qualificazione e la sua eventuale riduzione devono essere valutate alla luce della disciplina applicabile al concreto assetto del rapporto, ma la decisione non può prescindere dal previo confronto processuale sulle ragioni che escluderebbero o giustificherebbero l’applicazione dell’art. 1384 c.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12855/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12856/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12858/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12859/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12860/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12861/2026 del 06/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →