Cassazione Civile, Ordinanza n. 23990/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto il reclamo contro la sentenza del Tribunale dichiarativa di fallimento. In fatto, il giudice di merito aveva ritenuto sussistente lo stato di insolvenza valorizzando un ingente debito erariale, la modesta liquidità disponibile, la dispersione del patrimonio immobiliare mediante conferimenti a soggetti riconducibili all'amministratore e ai suoi familiari, nonché la sostanziale illiquidità dei crediti. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato l'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il debito erariale posto a base dell'insolvenza era stato successivamente interessato da definizione agevolata e che tale circostanza, se considerata, avrebbe escluso o inciso decisivamente sul giudizio di insolvenza. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. fall., lamentando che la Corte territoriale avesse desunto l'insolvenza da un raffronto statico tra credito erariale e patrimonio, anziché da una valutazione dinamica e prospettica della capacità dell'impresa di operare sul mercato. Il fallimento ha resistito con controricorso; l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di decisività del fatto storico allegato: l'eventuale adesione alla definizione agevolata del debito verso l'agente della riscossione non era idonea, da sola, a sovvertire il giudizio di insolvenza, fondato anche su ulteriori debiti e su altri elementi sintomatici della situazione patrimoniale della società. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché muoveva da una lettura non corretta della sentenza impugnata, che aveva valutato globalmente la situazione debitoria, e perché la valutazione dello stato di insolvenza è un apprezzamento di fatto sorretto da corretta applicazione del principio secondo cui l'insolvenza consiste in un'impotenza strutturale e non meramente transitoria di adempiere regolarmente le obbligazioni con mezzi normali. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è regolato da una disciplina propria, con peculiare effetto devolutivo e possibilità di allegare fatti nuovi; perciò non opera l'art. 348-ter c.p.c. nel modo evocato dalla parte.
È richiamato quale precedente passaggio del procedimento, in cui la Corte d'appello aveva già pronunciato sulla questione fallimentare.
Lo stato di insolvenza richiede un'impotenza strutturale, non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni, desumibile anche dal mancato pagamento dei debiti se sintomatico di inidoneità solutoria strutturale.
Non si applica al reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento disciplinato dall'art. 18 l. fall., in ragione della natura del relativo giudizio.
È richiamato per il deposito di memoria nella fase camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento possono essere presi in considerazione anche fatti sopravvenuti o nuovi, ma la censura in cassazione per omesso esame è ammissibile solo se il fatto dedotto sia decisivo, cioè tale da poter sovvertire con elevata probabilità logica l'esito della decisione.
- La circostanza che uno specifico debito sia stato assoggettato a definizione agevolata non esclude automaticamente lo stato di insolvenza quando la decisione di merito sia sorretta anche da ulteriori debiti scaduti, insufficienza dell'attivo e altri indici sintomatici di incapienza patrimoniale.
- Ai fini dell'art. 5 l. fall., l'insolvenza va accertata in modo complessivo e non ridotto a un mero confronto statico tra singolo credito e patrimonio del debitore; rileva l'impotenza strutturale e non meramente transitoria di adempiere regolarmente con mezzi normali.
- Il mancato pagamento dei debiti può costituire elemento sintomatico dell'insolvenza quando, valutato nel contesto di una pluralità di indici convergenti, riveli un'inidoneità solutoria strutturale dell'impresa.
- La valutazione dello stato di insolvenza è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se logicamente e congruamente motivato, non è utilmente censurabile in cassazione come mera rivalutazione del merito.
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