Parere n. 1133/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
quanto al ricorso n. 267 del 2012: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Gioacchino Grieco, contro Comune di Terracina, avverso l’ordinanza di demolizione di opere edilizie (ordinanza n 140/x del 22 agosto 2011).; quanto al ricorso n. 8877 del 2012: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Gioacchino Grieco, contro Comune di Terracina, avverso demolizione opere edilizie (ordinanza n. 019/x dell'8 marzo 2012).;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione di due ordinanze di demolizione relative a manufatti rurali e opere di completamento realizzate in assenza di titolo edilizio: ordinanze n. 140/X del 22 agosto 2011 e n. 019/X dell’8 marzo 2012.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha proposto due ricorsi straordinari, successivamente riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’esecutività, delle ordinanze comunali di demolizione. Ha sostenuto che i tre manufatti, situati in un lotto agricolo, fossero stati costruiti molti anni prima, quando non sarebbe stato necessario alcun permesso di costruire o SCIA, e che gli interventi si fossero limitati alla ristrutturazione senza aumento di superficie o volumetria. Ha inoltre dedotto violazione di legge, eccesso di potere per disparità di trattamento, carenza di motivazione, assenza di danni a persone, cose o ambiente, possibilità di cambio di destinazione d’uso e sanatoria ai sensi della legge regionale 21/09, nonché la destinazione degli immobili ad abitazione dei figli. Il ricorrente ha richiamato anche il dissequestro di due manufatti disposto dal Tribunale del Riesame di Latina.
Il parere
La Sezione ha ritenuto ammissibile la trattazione congiunta dei due ricorsi, in quanto riguardanti provvedimenti adottati in sequenza sul medesimo bene. I motivi sono stati giudicati infondati. Il rapporto di accertamento del Corpo Forestale dello Stato è stato ritenuto assistito dalla fede privilegiata prevista dall’art. 2700 c.c. quanto ai fatti materialmente constatati dagli agenti, tra cui l’esistenza delle opere, le loro dimensioni e l’assenza di titolo edilizio. Tali circostanze non sono state specificamente contestate né smentite da prova idonea; il ricorrente si è limitato ad affermare, senza documentazione, la risalenza delle opere a un’epoca in cui non sarebbe stato necessario il titolo edilizio. La natura vincolata dell’accertamento e del conseguente provvedimento esclude, inoltre, margini di discrezionalità amministrativa sui fatti constatati. Il parere conclusivo è quindi nel senso della riunione e del rigetto di entrambi i ricorsi.
Osservazioni
Riunione dei ricorsi
I due ricorsi sono riuniti perché presentano connessione soggettiva e oggettiva e riguardano provvedimenti adottati in sequenza sul medesimo bene, in relazione all’esecuzione di opere abusive.
Accertamento del Corpo Forestale dello Stato
Il rapporto di accertamento fa fede, fino a querela di falso, dei fatti materialmente constatati dagli agenti, inclusi la presenza delle opere, le loro dimensioni e l’assenza del titolo edilizio.
Onere della prova sulla risalenza delle opere
L’affermazione secondo cui i manufatti sarebbero stati realizzati in epoca anteriore alla necessità del permesso di costruire o della SCIA non è stata accompagnata da alcuna prova idonea.
Natura vincolata della demolizione
La ricostruzione dei fatti risultante dal rapporto di accertamento, non efficacemente contestata dal ricorrente, esclude margini di discrezionalità dell’amministrazione quanto ai contenuti dell’accertamento e fonda la legittimità delle ordinanze di demolizione.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compititi
Il rapporto del Corpo Forestale dello Stato è ritenuto assistito da fede privilegiata quanto ai fatti direttamente constatati dagli agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
legge regionale 21/09
È stata invocata dal ricorrente per sostenere la possibilità del cambio di destinazione d’uso e della sanatoria degli immobili; il parere non accoglie tale prospettazione, rilevando l’assenza di prova idonea sulle circostanze dedotte.
Massime di principio
- Il rapporto redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti materialmente constatati e direttamente percepiti, quali l’esistenza, le dimensioni e l’assenza del titolo di un’opera edilizia.
- In presenza di un accertamento edilizio assistito da fede privilegiata e non efficacemente contestato, il destinatario dell’ordinanza di demolizione deve fornire elementi probatori concreti per dimostrare fatti impeditivi o modificativi, come la realizzazione dell’opera in epoca anteriore all’obbligo di titolo edilizio.
- L’ordinanza conseguente all’accertamento documentato di opere abusive ha natura vincolata quanto alla ricostruzione dei fatti e all’applicazione della misura repressiva, senza che assumano rilievo considerazioni generiche sull’assenza di danni, sulle esigenze familiari o sulla destinazione abitativa dell’immobile.
Impugnazione di due ordinanze di demolizione edilizia
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato due ricorsi straordinari proposti contro il Comune di Terracina avverso due ordinanze di demolizione riguardanti tre manufatti situati in un lotto agricolo e successive opere di completamento. I ricorsi sono stati riuniti e respinti.
Premesse e contenuto dei ricorsi
Il primo ricorso riguardava l’ordinanza n. 140/X del 22 agosto 2011, relativa alla demolizione di tre manufatti con caratteristiche strutturali analoghe, due completi di infissi e uno allo stato grezzo. Il Comune aveva previamente ordinato la sospensione dei lavori con ordinanza n. 097/X del 28 aprile 2011.
Il secondo ricorso riguardava l’ordinanza n. 019/X dell’8 marzo 2012, con cui era stata ordinata la demolizione delle opere di completamento eseguite su un immobile abusivo in assenza di titolo idoneo.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorrente ha sostenuto che i manufatti fossero stati realizzati molti anni prima, in un periodo nel quale non sarebbe stato necessario alcun permesso di costruire né SCIA, e che gli interventi avessero natura meramente conservativa, senza aumento di superficie o volumetria.
Sono stati dedotti, in particolare, violazione di legge, eccesso di potere per disparità di trattamento e carenza di motivazione. Il ricorrente ha affermato che le ordinanze non evidenziassero danni a persone, cose o ambiente e che la legge regionale 21/09 consentisse il cambio di destinazione d’uso e la sanatoria. Ha inoltre richiamato la destinazione degli immobili ad abitazione dei figli e il dissequestro di due manufatti disposto dal Tribunale del Riesame di Latina.
Accertamento dell’abuso e valore probatorio
La Sezione ha valorizzato il rapporto di accertamento del Corpo Forestale dello Stato, prot. n. 487 del 1° aprile 2011. In applicazione dell’art. 2700 c.c., tale atto fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui direttamente compiuti.
Nel caso concreto, il rapporto documentava l’esistenza delle opere, le loro dimensioni e l’assenza del titolo edilizio. Il ricorrente non ha contestato specificamente tali circostanze né ha prodotto elementi idonei a smentire la ricostruzione dell’amministrazione. L’affermazione relativa alla realizzazione risalente dei manufatti è rimasta priva di prova.
Natura vincolata dell’azione repressiva
Secondo il parere, la qualità di pubblico ufficiale dell’agente accertatore e la fede privilegiata del rapporto impongono di attenersi alle risultanze documentali, in assenza di una contestazione qualificata e di prova contraria. L’accertamento dell’abuso e dell’assenza del titolo non lascia all’amministrazione margini di discrezionalità sui fatti constatati e conduce all’adozione della misura repressiva prevista per l’abuso edilizio.
Le considerazioni relative all’assenza di danni, alle esigenze abitative dei familiari, al dissequestro penale e alla prospettata sanatoria non sono state ritenute idonee a superare l’accertamento amministrativo, anche perché non supportate da elementi probatori sufficienti.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che i due ricorsi fossero riuniti e rigettati. Il ricorrente non ha quindi ottenuto l’annullamento né la sospensione delle ordinanze di demolizione.
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