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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39704/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha confermato, quindi, la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice dell'esecuzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa all'interessato con due precedenti sentenze, rilevando che, dopo quelle concessioni, egli aveva commesso un ulteriore delitto il 29 ottobre 2020, poi definito con sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 20 giugno 2024. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sostenendo, in sostanza, che la revoca non fosse dovuta perché il nuovo reato non avrebbe integrato la condizione ostativa nei termini prospettati; la Corte ha però rilevato che, ai fini dell'art. 168, n. 1, c.p., l'identità dell'indole opera solo per le contravvenzioni e non si estende ai delitti, sicché ogni ulteriore delitto commesso nel periodo rilevante comporta revoca della sospensione condizionale, a prescindere dalla sua natura.

Norme richiamate

  • art. 168, n. 1, c.p.

    La commissione di un ulteriore delitto nel periodo rilevante integra causa di revoca della sospensione condizionale della pena; il criterio dell'identità dell'indole non si applica ai delitti, ma solo alle contravvenzioni.

  • Codice penale

    La decisione si colloca nell'ambito della disciplina della sospensione condizionale e della sua revoca.

  • Codice di procedura penale

    La Corte ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste per il giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, la commissione di un nuovo delitto nel periodo considerato costituisce causa di revoca automatica, indipendentemente dalla specifica indole del reato successivo.
  • Il requisito dell'identità dell'indole del reato, richiamato dalla disciplina della revoca, rileva solo con riferimento alle contravvenzioni e non può essere invocato per escludere la revoca quando il nuovo illecito sia un delitto.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a censurare in modo manifestamente infondato un'ordinanza di revoca della sospensione condizionale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se non risultano elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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