Cassazione Penale, Ordinanza n. 33922/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso si contestava il giudizio di responsabilità, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nella valutazione delle emergenze probatorie. Inoltre, veniva censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenuto ostativo in ragione dell'abitualità desunta dai precedenti dell'imputato, comprendenti un precedente specifico e due oltraggi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le doglianze erano non consentite in sede di legittimità: esse miravano sostanzialmente a una nuova valutazione del merito sul fatto e sul dolo, già esaminata in modo corretto e logico dai giudici di appello. È stata inoltre ritenuta non censurabile la valutazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p., fondata sull'abitualità ostativa ricavata dai precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p., dichiarando l'inammissibilità del ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice alla base della condanna per resistenza a pubblico ufficiale, rispetto alla quale il ricorso tentava di rimettere in discussione il giudizio di responsabilità e l'elemento soggettivo.
La Corte ribadisce che il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è insindacabile quando sorretto da una valutazione di abitualità ostativa fondata sui precedenti dell'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito mediante censure che ripropongano questioni di fatto già esaminate dai giudici di merito, salvo il caso di manifeste incongruenze logiche o errori giuridici evidenti.
- La contestazione dell'elemento soggettivo è inammissibile in cassazione quando si traduce in una mera diversa lettura delle prove rispetto a quella logicamente e giuridicamente motivata nella sentenza impugnata.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è immune da censura quando fondato su una valutazione non illogica dell'abitualità ostativa, desunta dai precedenti penali dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, quale effetto legale, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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