Cassazione Penale, Sentenza n. 17467/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma - Sezione per il riesame che aveva, in parziale accoglimento dell'appello cautelare, revocato la custodia cautelare in carcere solo con riferimento ai reati di cessione di stupefacenti (capi B1, 83, 85, B6 e 1310) mantenendo la custodia in relazione al delitto-mezzo di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo A). Il difensore ha dedotto vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per la presunta carenza della motivazione con riferimento all'inidoneità degli arresti domiciliari a contenere le esigenze cautelari relative al capo A e per la mancata pronuncia del Tribunale sulla richiesta, formulata nel terzo motivo di appello, di sostituzione della misura intramuraria con i domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma abbia adeguatamente motivato la permanenza della misura custodiale rispetto al delitto associativo (capo A), considerando la riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, DPR n. 309/1990 non idonea, di per sé, a ridurre le esigenze cautelari. Il Tribunale ha valorizzato la gravità e la durata dell'attività illecita, il ruolo non marginale dell'imputato nel sodalizio, i legami con i soggetti apicali, i plurimi e specifici precedenti penali, il recente assoggettamento alla sorveglianza speciale, l'uso del domicilio familiare per lo svolgimento dei traffici e la circostanza che la coniuge/coimputata fosse sottoposta alla misura domiciliare nello stesso procedimento. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Fondamento legale del motivo di cassazione invocato: vizio di motivazione per omessa o carente valutazione di elementi rilevanti in ordine all'adeguatezza della misura cautelare.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintesi del ricorso; disciplina le modalità di esposizione degli atti impugnatori in Cassazione (richiesta di conformità nella esposizione del motivo).
Previsione sulla riqualificazione del reato in relazione agli stupefacenti; la Corte interpreta che la sola riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, non comporta automaticamente una diminuzione delle esigenze cautelari.
Norma che regola l'onere di sopportare le spese del procedimento in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso: il ricorrente è condannato alle spese.
sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in tema di valutazione dell'eventuale dolo o colpa nella presentazione del ricorso; la Corte d'appello ha ritenuto che il ricorso non fosse presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur essendo comunque inammissibile.
Massime di principio
- La semplice riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 74 DPR 309/1990 non determina automaticamente l'affievolimento delle esigenze cautelari; il giudice deve valutare complessivamente gravità, ruolo, precedenti e comportamenti concreti.
- Il giudice del riesame è tenuto a motivare specificamente la valutazione sulla sostituzione della misura cautelare: l'omessa valutazione può costituire vizio, ma una motivazione che richiami elementi concreti (durata dell'attività illecita, ruolo nel sodalizio, precedenti, uso del domicilio per il reato, rapporti con coimputati) è idonea a giustificare il mantenimento della custodia.
- Fattori che giustificano il rigetto della richiesta di attenuazione della misura includono: gravità e durata dell'attività illecita, ruolo non marginale nell'associazione, legami con soggetti apicali, plurimi precedenti penali, applicazione di misure di prevenzione recenti, uso del domicilio familiare come luogo di traffico e la coesistenza di misure restrittive per conviventi coinvolti.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e fondati su vizio di motivazione o di diritto; un motivo generico di 'mancata pronuncia' rischia di essere dichiarato inammissibile se il giudice ha effettivamente affrontato la questione con argomentazioni non illogiche.
- Se il ricorso è dichiarato manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende), salvo prova di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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