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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41502/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione per mancata riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (ipotesi di lieve entità). Il ricorrente deduceva che il dato ponderale (circa 25 g di cocaina) da solo rendeva compatibile la fattispecie di cui al comma 5, richiamando uno studio/statistica della giurisprudenza che considera tale quantità compatibile con la lieve entità

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e si fondasse solo sul dato ponderale senza confrontarsi con gli elementi fattuali valorizzati dalla Corte territoriale (la sostanza suddivisa in 55 involucri per complessivi 102 dosi utili, la presenza di 250 euro, e l'inserimento dell'attività nell'ambito di una nota "piazza di spaccio"). La Corte ha ricordato che per l'applicazione del comma 5 non conta solo il peso ma le concrete capacità di azione dell'imputato (entità della droga movimentata nel tempo, numero di assuntori riforniti, rete organizzativa, modalità operative). Per genericità del ricorso e per i limiti del sindacato di legittimità ex art. 606 c.p.p. la Corte non ha svolto valutazioni aggiuntive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per qualificare un fatto come "lieve entità" ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 non è decisivo il solo dato ponderale: la valutazione richiede l'analisi del contesto (numero e natura degli involucri, dose singola, ricorrenza temporale, rete di rifornimento, numero di assuntori riforniti, modalità organizzative).
  • La mera adduzione di statistiche o di parametri ponderali senza affrontare i profili fattuali concreti (es. attività in una "piazza di spaccio", prove di gestione organizzata, quantità distribuita nel tempo) è probabilmente insufficiente in sede di cassazione e può rendere il ricorso inammissibile per genericità.
  • In fase difensiva è necessario contestare specificamente gli elementi fattuali valorizzati dal giudice (ad esempio dimostrare l'assenza di rete organizzativa, la destinazione per uso personale o l'assenza di stabile commercio) e produrre elementi probatori diretti o indiziari che consentano una rivalutazione anche sul profilo della offensività.
  • Il sindacato della Corte di cassazione è limitato: le censure devono essere specifiche e consentire l'esame della motivazione impugnata; altrimenti la Corte si astiene dal riesaminare i fatti e le valutazioni di merito.
  • Se si vuole ottenere la riqualificazione ex comma 5 è utile dimostrare: (a) esiguo numero di dosi effettivamente commerciate rispetto al principio attivo, (b) assenza di prove di un mercato stabile o di una "piazza di spaccio", (c) assenza di guadagni riconducibili a stabile attività di spaccio, (d) occasionale detenzione e mancata articolazione organizzativa.

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