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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40973/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva respinto la richiesta di corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria su Euro 21.424,32 sequestrati e poi restituiti; la ricorrente sosteneva che quella somma fosse stata sequestrata in quanto denaro giacente su conto corrente (e non solo come "frutti" dell'immobile), che vi era stato un doppio sequestro (penale ex art. 240-bis e di prevenzione) e che per la somma preesistente al sequestro di prevenzione dovessero essere riconosciuti interessi e rivalutazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto: la Corte ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che gli Euro 21.424,32 fossero somme giacenti su conto corrente soggette a sequestro e non "solo" frutti dell'immobile, sicché deve essere riconosciuta la corresponsione degli interessi calcolati secondo il d.m. n.127/2009. Quanto alla rivalutazione monetaria, la Corte ha stabilito che non è riconosciuta automaticamente: la rivalutazione può essere concessa soltanto come risarcimento (art.1224 c.c.) se il creditore dimostra un maggior danno derivante da responsabilità civile; in particolare la rivalutazione è esclusa per il periodo tra il sequestro e la decisione di restituzione, ma può essere astrattamente riconosciuta per il periodo intercorrente tra il decreto di restituzione e la materialità dell'esecuzione in caso di colpevole ritardo, previa verifica del maggior danno. Il procedimento è quindi rinviato al giudice di merito perché determini interessi, verifichi eventuale responsabilità per ritardo ed eventuale maggior danno e quantifichi la rivalutazione se dovuta.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 40, comma 5-quinquies

    "se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127"

    Se il tribunale non procede alla confisca, i proventi soggetti a sequestro di prevenzione devono essere restituiti insieme agli interessi calcolati secondo il d.m. n.127/2009; la norma include i beni mobili produttivi di interessi (es. denaro su conto).

  • decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127, art. 2, comma 3

    "per le risorse oggetto di restituzione suscettibili di produrre interessi, ... è riconosciuto all'avente titolo un interesse pari alla media dei tassi di interesse attivi applicati, ... al netto delle spese di conservazione e di amministrazione ... nonché delle commissioni, dei bolli e delle spese relative al rapporto con gli Operatori"

    Stabilisce il criterio di calcolo degli interessi dovuti sulle risorse restituite: interesse pari alla media dei tassi attivi delle maggiori banche per il periodo rilevante, con le detrazioni previste.

  • codice civile, art. 1224

    La rivalutazione monetaria (o maggior danno) è riconoscibile in quanto risarcimento solo se il creditore prova di aver subito un danno maggiore rispetto agli interessi; richiede la prova della responsabilità e del danno (art.1224, comma 2).

  • codice civile, art. 812, comma 3

    Principio generale per cui i beni mobili comprendono anche il denaro giacente su conto corrente; pertanto il denaro può essere soggetto a sequestro di prevenzione come bene mobile.

Massime di principio

  • Le somme di denaro giacenti su conto corrente sequestrate vanno considerate beni mobili autonomi e, se non confiscate, devono essere restituite con gli interessi calcolati secondo il d.m. n.127/2009.
  • Gli interessi sono dovuti per legge per il periodo "tra la data di intestazione delle risorse e quella della loro restituzione" e vanno quantificati con il criterio stabilito dal regolamento ministeriale.
  • La rivalutazione monetaria non spetta automaticamente: può essere riconosciuta solo in via risarcitoria se il richiedente prova la responsabilità civile e il maggior danno ai sensi dell'art.1224 c.c.; pertanto occorre valutare caso per caso.
  • La rivalutazione può essere ipotizzabile per il periodo tra il decreto di restituzione e la materiale esecuzione (se vi è colpevole ritardo nell'esecuzione del provvedimento), previa verifica della colpevolezza e del maggior danno.
  • La determinazione della consistenza dei "frutti" e la quantificazione di interessi e rivalutazione sono competenze del giudice della prevenzione, che può avvalersi dei poteri istruttori previsti per l'esecuzione per acquisire prove e documenti.

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