Cassazione Penale, Ordinanza n. 30084/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, lamentando un giudizio di bilanciamento sfavorevole; omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; mancata comunicazione all'imputato della possibilità di chiedere la pena sostitutiva della pena detentiva breve prevista dalla riforma Cartabia. Il ricorso contestava, in sostanza, sia la valutazione delle circostanze sia il calcolo della prescrizione e il mancato accesso alla sostituzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate tutte le censure: il giudizio di bilanciamento delle circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed era sorretto da motivazione non illogica; ai fini della prescrizione devono computarsi anche le aggravanti ad effetto speciale, a prescindere dall'esito del bilanciamento ex art. 69 c.p., con conseguente mancato decorso del termine; quanto alle pene sostitutive ex art. 20-bis c.p., era necessaria una richiesta dell'imputato da formulare almeno in udienza di discussione, mentre non esiste un obbligo di preventiva comunicazione la cui omissione integri nullità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della discrezionalità nella determinazione del trattamento sanzionatorio e del bilanciamento delle circostanze.
Richiamato come criterio guida per la graduazione della pena e per valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato.
La Corte evidenzia che l'ultimo comma esclude la prevalenza di attenuanti diverse da quelle di cui all'art. 98 c.p. sulla contestata aggravante di cui al terzo comma, n. 3.
art. 628, terzo comma, n. 3 c.p.
Aggravante ad effetto speciale da considerare nel giudizio di prescrizione e nel bilanciamento delle circostanze.
Ai fini della prescrizione occorre tenere conto delle aggravanti ad effetto speciale anche se subvalenti o equivalenti nel giudizio ex art. 69 c.p., perché tale giudizio non incide sulla pena massima del reato.
Il giudizio di bilanciamento non incide sul calcolo della prescrizione e non modifica la rilevanza delle aggravanti ad effetto speciale ai fini del termine massimo.
Le pene sostitutive delle pene detentive brevi possono essere esaminate dal giudice di appello solo a fronte di una specifica richiesta dell'imputato tempestivamente formulata.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Disciplina transitoria della riforma Cartabia richiamata per delimitare i presupposti processuali della richiesta di pene sostitutive in appello.
La conversione della pena detentiva non rientra tra i benefici e le diminuenti tassativamente indicati che il giudice di appello può rilevare d'ufficio.
Massime di principio
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è affidato alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica o arbitraria.
- Ai fini del calcolo della prescrizione devono essere considerate le aggravanti ad effetto speciale, anche quando siano state ritenute equivalenti o subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti, poiché tale giudizio non incide sulla pena massima astrattamente prevista per il reato.
- La richiesta di applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, in sede di appello e nel regime transitorio della riforma Cartabia, deve provenire dall'imputato ed essere formulata tempestivamente; in mancanza, il giudice non è tenuto a pronunciarsi d'ufficio.
- L'omessa comunicazione all'imputato della possibilità di chiedere la sostituzione della pena non è prevista come causa di nullità, se non esiste una specifica disposizione di legge che la imponga.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29859/2026 del 06/08/2026
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29861/2026 del 06/08/2026
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29863/2026 del 06/08/2026
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29864/2026 del 06/08/2026
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29866/2026 del 06/08/2026
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29868/2026 del 06/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →