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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44196/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della custodia cautelare per superamento dei termini. Sostenevano che il decreto che dispone il giudizio del 27/04/2022 era nullo o incompleto per l'errata indicazione del giudice competente (luogo, data, ora), e dunque non avrebbe interrotto i termini di fase (scaduti il 05/05/2022). Denunciano altresì che il successivo provvedimento del 31/05/2022, adottato ai sensi dell'art. 130 c.p.p. per "correzione di errore materiale", non poteva sanare retroattivamente l'atto o integrare elementi essenziali, con conseguente formazione progressiva del decreto e spirare dei termini di fase prima della correzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Motivazione principale: in tema di decorrenza dei termini massimi della custodia cautelare, non è l'eventuale invalidità dell'atto a determinare la perdita di efficacia della misura, ma la mancata emissione dell'atto interruttivo. Il decreto che dispone il giudizio del 27/04/2022, sebbene contenesse indicazioni errate sul giudice, sulla data e sull'ora, non risulta nullo ai sensi dell'art. 429 c.p.p., perché gli elementi tassativi previsti dalla norma non risultano mancanti o insufficienti: l'errata indicazione non equivale a nullità. La correzione con provvedimento ex art. 130 c.p.p. non produce effetti "retroattivi" tali da far valere una presunta nullità dell'atto originario; non risulta impugnato il provvedimento di correzione e non è possibile devolvere in questa sede censure sulla sua presunta abnormità strutturale. Pertanto il decreto originario ha legittimamente interrotto i termini di fase e la custodia cautelare resta efficace. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; la pronuncia non determina la riconnessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Usato per la conferma, in sede di riesame, dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di perdita di efficacia della custodia cautelare; la Corte richiama la competenza del Tribunale in funzione di riesame.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Consente la correzione di errori materiali. La Corte afferma che l'atto correttivo adottato ai sensi dell'art.130 non ha efficacia retroattiva tale da creare o sanare una nullità dell'atto originario in modo da incidere sui termini di fase; contestazioni sull'abnormità di tale provvedimento andavano impugnate separatamente.

  • art. 429 cod. proc. pen.

    La nullità sanzionata dall'art.429 comma 2 deriva dalla mancanza o insufficiente indicazione degli elementi tassativi. L'errata indicazione del giudice competente, della data o dell'ora non comporta automaticamente nullità se gli elementi non risultano mancanti o insufficienti.

  • art. 303, comma 1, lett. a) n.3 cod. proc. pen.

    Riguarda i termini massimi di custodia cautelare: la Corte ribadisce che la scadenza dei termini di fase è rilevante solo se non sia stato emesso l'atto che determina il passaggio di fase; un atto emesso, anche se viziato, non determina di per sé la perdita di efficacia della misura.

  • art. 552 cod. proc. pen.

    Riferito dalla difesa in relazione al decreto a citazione diretta; la Corte distingue i requisiti tassativi di taluni decreti di citazione diretta (art.552) dalla diversa disciplina del decreto che dispone il giudizio.

  • art. 601, comma 3 cod. proc. pen.

    Citato dalla difesa per argomentare l'essenzialità di alcuni elementi del provvedimento; la Corte non condivide che l'indicazione del giudice competente rivesta, nel caso in esame, natura tale da determinare nullità dell'atto originario.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli adempimenti della cancelleria e alla questione della riconnessione in libertà; la Corte ordina gli adempimenti previsti pur precisando che la pronuncia non comporta automaticamente la riconnessione in libertà.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti della motivazione in sede di ricorso per cassazione; le censure sono trattate nei limiti imposti da tale disposizione.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato dalle difese in sede predibattimentale per eccepire la nullità del decreto originario; la Corte non ritiene fondata la tesi che la correzione successiva non possa sanare gli effetti rispetto ai termini di fase.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato contestato agli imputati (associazione di tipo mafioso 'ndrangheta); presente nel quadro fattuale ma non direttamente decisivo sulle questioni processuali relative ai termini di custodia cautelare.

Massime di principio

  • La perdita di efficacia della custodia cautelare per superamento dei termini di fase deriva dalla mancata emissione dell'atto interruttivo, non dalla mera invalidità formale dell'atto: un atto emesso interrompe i termini anche se contiene vizi che non ne determinano la nullità.
  • L'errata indicazione del giudice, della data o dell'ora in un decreto che dispone il giudizio non determina automaticamente nullità ex art.429 c.p.p.: occorre valutare se gli elementi tassativi manchino o siano insufficienti nella misura prevista dalla norma.
  • La correzione di errori materiali ex art.130 c.p.p. è destinata a rimediare errori formali e non ha normalmente effetto retroattivo tale da alterare la validità dell'atto originario rispetto all'interruzione dei termini di fase; eventuali contestazioni sull'atto correttivo devono essere impugnate nel rito proprio.
  • Se si vuole far valere la decadenza dei termini di custodia cautelare è preferibile contestare tempestivamente la mancata emissione dell'atto interruttivo piuttosto che puntare esclusivamente sulla presunta nullità formale di un atto che risulta emesso.
  • Le censure che riguardano la regolarità dell'atto correttivo (ad es. abnormità dell'intervento del giudice) non sono automaticamente devolvibili in ogni grado: vanno impugnate nei modi e termini previsti per il singolo provvedimento.
  • In sede difensiva, per ottenere la perdita di efficacia della custodia occorre dimostrare l'assenza dell'atto interruttivo o la sua inesistenza giuridica (nullità radicale riconosciuta secondo i parametri tassativi), non semplici errori o imprecisioni formali.

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