Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24978/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda risarcitoria proposta dalla società resistente contro la proprietaria del lastrico solare, deducendo danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico di proprietà esclusiva, dopo la realizzazione di un giardino pensile. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda, accertando vizi costruttivi del lastrico e ricondotto la causa dei difetti, per quanto qui rileva, alla realizzazione del giardino pensile in vetrocemento. In appello, la proprietaria aveva contestato tale ricostruzione, ma la Corte d'appello di Roma dichiarava l'impugnazione inammissibile per difetto di specificità dei motivi, ritenendo non adeguatamente censurato il capo della sentenza relativo anche al materiale utilizzato. Con il ricorso per cassazione, la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che l'atto di appello avesse invece contenuto una specifica contestazione della motivazione di primo grado, in particolare nella parte in cui attribuiva i vizi a difetti di costruzione dei lucernai realizzati in vetrocemento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo unico. Ha affermato che, ai fini dell'art. 342 c.p.c., l'appello deve contenere una chiara individuazione delle parti della sentenza contestate e delle relative doglianze, ma non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione. Ha inoltre ribadito che, quando si censura la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto, è sufficiente indicare i punti sui quali si chiede il riesame, senza necessità di un'analisi critica minuta di tutte le argomentazioni del primo giudice. Esaminando direttamente l'atto di appello, la Corte ha verificato che la ricorrente aveva effettivamente contestato i punti decisivi della sentenza di primo grado relativi alla causa delle infiltrazioni e alla scelta costruttiva del vetrocemento. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, con una parte argomentativa idonea a contrastare le ragioni del primo giudice, senza formalismi o necessità di un progetto alternativo di decisione.

  • art. 434 c.p.c.

    La stessa esigenza di specificità dei motivi vale per l'appello nel rito del lavoro, nel senso di richiedere una critica specifica e intellegibile della decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge processuale sulla specificità dell'appello.

  • d.l. n. 83 del 2012

    È menzionato come intervento normativo che ha modificato il testo degli artt. 342 e 434 c.p.c.

  • L. n. 134 del 2012

    Legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionato con riferimento alla proposta del relatore per la decisione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, non è richiesta una redazione formalistica o la predisposizione di un autonomo progetto di sentenza, ma soltanto una critica chiara e specifica dei capi e delle rationes decidendi contestate.
  • La specificità dei motivi di appello può risultare anche dalla riproposizione delle difese già svolte in primo grado, purché dall'atto emerga con certezza la censura alla decisione impugnata e il giudice di secondo grado sia posto in condizione di comprendere l'oggetto del riesame.
  • Quando l'appello investe la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto, è sufficiente indicare i punti della decisione che si intendono sottoporre a riesame, senza necessità di una confutazione analitica di ogni passaggio motivazionale del primo giudice.
  • Le norme processuali sull'appello vanno interpretate in senso tale da favorire, per quanto possibile, la decisione di merito, essendo l'inammissibilità un esito residuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.