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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46371/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di evasione lamentando la nullità della pronuncia di secondo grado per omessa/irregolare citazione a giudizio in appello: il decreto di citazione sarebbe stato notificato al difensore d'ufficio (avv. Renato Carpentieri) il quale aveva tempestivamente rifiutato la domiciliazione, mentre l'imputato aveva invece dichiarato personalmente un domicilio presso un parente in atti successivamente notificati "a mani proprie". Si censura dunque l'erronea scelta della modalità di notifica e la mancata considerazione della dichiarazione di domicilio dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato inidonea la notifica al difensore d'ufficio che aveva rifiutato la domiciliazione e ha valorizzato la dichiarazione di domicilio resa personalmente dall'imputato in atti precedenti, concludendo che la notifica del decreto di citazione a giudizio non ha assicurato l'effettiva conoscenza dell'atto. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte territorialmente competente.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma sostanziale che definisce il reato contestato (evasione); richiamata solo per individuare il tipo di fattispecie oggetto del processo.

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle nullità processuali: la Corte ha ritenuto sussistente una violazione delle norme di notifica che rende la sentenza viziata da nullità rilevante.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 178 per sostenere la sussistenza della nullità della sentenza di secondo grado dovuta a irregolare citazione a giudizio.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notifica degli atti al difensore; la Corte ha precisato che tale facoltà è ammessa solo quando vi sia verifica positiva del rapporto professionale e che è inidonea se il difensore ha rifiutato la domiciliazione.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Norma alternativa sulle modalità di notifica: la Corte osserva che, in mancanza della possibilità di validare la notifica al difensore rifiutante, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita secondo le altre modalità previste (art. 157).

  • art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. (legge 23 giugno 2017, n. 103)

    Richiamato per sottolineare che la notifica presso il difensore rifiutante non assicura la reale conoscenza del processo, confermando la giurisprudenza che rileva l'inidoneità della notificazione in tali casi.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Riferito in relazione alla precedente comunicazione di notifica; la Corte rileva che il rifiuto del difensore alla domiciliazione era già documentato sin da quella fase procedurale.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il decreto di citazione a giudizio; la Corte ha valutato la regolarità della notifica di tale decreto alla luce delle precedenti elezioni/declinazioni di domicilio.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso un difensore è inefficace se il difensore ha espressamente rifiutato la domiciliazione: in tal caso la notifica effettuata al difensore non assicura l'effettiva conoscenza e può determinare la nullità dell'atto.
  • La cancelleria deve verificare l'esistenza di un rapporto professionale effettivo prima di ritenere valida la notifica al difensore (art.161 c.p.p., comma 4); in mancanza occorre ricorrere alle altre modalità di notifica previste (es. art.157).
  • Una dichiarazione di domicilio resa personalmente dall'imputato e risultante in atti ha valore dirimente e può prevalere sull'elezione di domicilio presso il difensore, specie se effettuata "a mani proprie" e antecedente alla notifica contestata.
  • La presenza di elementi "aliunde" (atti provenienti da altre fasi del medesimo procedimento) può imporre di notificare al nuovo domicilio indicato per garantire l'effettiva conoscenza dell'atto.
  • I vizi di notifica che impediscono l'effettiva conoscenza dell'atto processuale possono integrare una nullità rilevante che comporta l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Per il difensore e per l'ufficio: registrare sempre l'accettazione o il rifiuto della domiciliazione e verificare eventuali dichiarazioni di domicilio rese dall'imputato per evitare impugnazioni basate su difetti di notifica.

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