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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27440/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale commessa in relazione alla societa "Pilatoinox s.r.l.". L'accusa sosteneva che, quale amministratore di fatto, Pilato avesse distratto 54.000 euro prelevandoli dal conto societario e avesse sottratto macchinari, attrezzature e materiali della societa (rinvenuti poi in un immobile della figlia), nonché tenuto scritture contabili tali da ostacolare la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) erronea applicazione della legge e mancato riconoscimento che i suoi rapporti con clienti e fornitori erano connessi al ruolo di direttore tecnico con contratto di lavoro, quindi assenza della qualita di amministratore di fatto (richiamando artt. 216, 219 e 223 legge fall. e art. 2639 c.c.); (2) vizio di motivazione, per presunta contraddittorieta circa la rilevanza delle vendite immobiliari della ditta individuale alla societa fallita e per avere introdotto fatti non emergenti dagli atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le censure fossero in realta rimessioni di valutazione di merito e dunque inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., osservando che la Corte territoriale aveva dato motivazione adeguata e coerente per il riconoscimento della qualita di amministratore di fatto (trasferimenti patrimoniali, continuita dell'attivita, rapporti con clienti, assenza di effettivo esercizio da parte degli amministratori formali). Sul secondo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata: la vendita degli immobili era stata ritenuta rilevante dai giudici solo per dimostrare che Pilato continuava a governare l'attivita attraverso lo "schermo" societario e non come elemento costitutivo della condotta distrattiva della societa; inoltre la sentenza di appello si salda con quella di primo grado (doppia conforme) e le questioni sulle singole distrazioni erano gia state adeguatamente motivate in primo grado. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli illeciti fallimentari; la Corte ha valutato i fatti alla luce delle norme fallimentari ma ha ritenuto che le censure non comportassero una violazione di legge nei motivi indicati.

  • art. 219 legge fallimentare

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla fattispecie di bancarotta; la Corte di merito ha ritenuto configurati gli elementi della bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in base alla ricostruzione probatoria.

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle norme sulla bancarotta; la Corte ha considerato le condotte e la documentazione alla luce delle disposizioni fallimentari richiamate in primo e secondo grado.

  • art. 2639 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle operazioni di trasferimento dei beni societari/personali; la Corte non ha ritenuto che le vendite immobiliari determinassero, di per sé, un vizio che escludesse la qualita di amministratore di fatto o la responsabilita penale contestata.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente come criterio di inammissibilita dei motivi che consistono in mera rivalutazione del fatto e della prova: la Cassazione ha richiamato la disciplina che limita il sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre le conseguenze della declaratoria di inammissibilita: condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria (determinata in euro 3.000,00).

Massime di principio

  • I motivi di cassazione che, nella sostanza, chiedono una rivalutazione delle prove o della ricostruzione fattuale dei giudici di merito sono inammissibili: occorre indicare un preciso vizio di legge o un travisamento probatorio rilevante.
  • La qualita di amministratore di fatto si accerta sulla base di elementi concreti di controllo e di continuita dell'attivita (trasferimenti patrimoniali finalizzati a schermare la proprieta, rapporti diretti con clienti/fornitori, assenza di effettivo esercizio da parte degli amministratori formali); prove documentali e congrua motivazione sono decisive.
  • Quando la sentenza d'appello si salda con quella di primo grado (doppia conforme), le due decisioni vanno lette congiuntamente: la Cassazione valuta la completezza dell'apparato motivazionale nel suo complesso.
  • Per impugnare efficacemente la motivazione bisogna dimostrare specifiche incoerenze o contraddizioni emergenti dal testo decisorio o la discrepanza fra imputazione e motivazione in termini chiari e circostanziati, non fare osservazioni generiche.
  • La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. è conseguente alla declaratoria di inammissibilita del ricorso: il ricorrente deve valutare la fondatezza delle censure prima di promuovere il gravame.

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