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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40037/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto del Tribunale che aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La parte interessata ha proposto ricorso per cassazione contro tale decreto. Nel ricorso, tuttavia, non veniva compiutamente indicato il provvedimento impugnato: erano riportate solo la data di emissione e di notifica, senza ulteriori elementi idonei a identificarlo con certezza e senza indicazione adeguata dell'autorità da cui proveniva. Inoltre, il ricorso era privo di una vera e propria articolazione dei motivi: mancavano la rubrica dei singoli motivi, l'esposizione specifica delle ragioni di censura e una chiara riconduzione delle doglianze a uno dei vizi tipici previsti dall'art. 360 c.p.c. Le censure si risolvevano in affermazioni generiche sull'operato dell'Agenzia delle entrate e in un richiamo apodittico a una motivazione asseritamente carente e puramente formale, senza una costruzione tecnica del motivo di ricorso. La ricorrente, nella memoria, ha invocato principi giurisprudenziali secondo cui l'erronea indicazione della norma processuale violata non comporta automaticamente l'inammissibilità e il vizio può essere desunto dal contenuto complessivo dell'atto, ma la Corte ha ritenuto tali principi non applicabili perché nel caso concreto i motivi non erano affatto compiutamente formulati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, che il provvedimento impugnato non fosse adeguatamente identificato, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 2, c.p.c.; in secondo luogo, ha rilevato la mancanza di specificità dei motivi, richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché il ricorso non conteneva una critica tecnica e specifica al decreto impugnato ma solo riferimenti generici e apodittici. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 2, c.p.c.

    nel ricorso per cassazione deve essere indicato in modo compiuto il provvedimento impugnato, così da consentire alla controparte di individuarlo senza possibilità di errore; la sanzione è l'inammissibilità se l'identificazione non è comunque possibile dal contenuto dell'atto

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con rubrica, esposizione delle ragioni della censura e analitica precisazione delle considerazioni che giustificano la cassazione

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio denunciato deve essere ricondotto a una delle categorie tipiche di impugnazione previste per il ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di definizione sfavorevole del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    l'ulteriore importo è parametrato a quello dovuto per la stessa impugnazione

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'indicazione del provvedimento impugnato deve essere tale da consentirne l'identificazione certa; la mera indicazione di data di emissione o notifica, se non accompagnata da ulteriori dati identificativi, può non essere sufficiente.
  • L'errore nell'indicazione della norma processuale invocata non comporta di per sé l'inammissibilità solo quando il motivo sia comunque specificamente articolato e consenta di individuare con chiarezza il vizio denunciato.
  • Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata: i motivi devono essere tassativi, specifici e tecnicamente formulati, con chiara riconduzione alle categorie di vizio previste dall'art. 360 c.p.c.
  • Affermazioni generiche, apodittiche o non corredate da una dimostrazione argomentativa non sono idonee a integrare un motivo di ricorso per cassazione.
  • Quando il ricorso è inammissibile, la parte ricorrente può essere condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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