Sentenza n. 4046/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 351 del 29 novembre 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera della Giunta comunale di aggiornamento e ripartizione degli oneri per la realizzazione della cassa di espansione n. 2 del Canale Naviglio e conseguente richiesta di pagamento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR che aveva respinto le domande di accertamento negativo del credito vantato dal Comune e di annullamento della delibera e della richiesta di pagamento. Con il primo motivo ha dedotto che la convenzione urbanistica del 2011 non prevedesse alcun obbligo di concorrere ai costi della cassa di espansione e che il parere del Consorzio di bonifica non potesse costituire fonte dell'obbligazione, anche perché eventualmente indeterminato. Con il secondo motivo ha sostenuto che le dotazioni ecologiche e ambientali avrebbero dovuto essere previste dal POC e non dal PUA e che mancassero criteri normativi chiari, oggettivi e uniformi per la ripartizione dell'onere contributivo. Con il terzo motivo ha contestato la necessità causale della cassa n. 2, assumendo che il potenziamento della cassa n. 1 avesse già mitigato l'impatto idraulico del comparto. Con il quarto motivo ha censurato il criterio tecnico di riparto delle spese, ritenendolo sproporzionato e irragionevole rispetto all'effettivo contributo idraulico del comparto, e ha chiesto l'acquisizione di una CTU o verificazione. Con il quinto motivo ha lamentato la violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento di aggiornamento della ripartizione degli oneri, sostenendo che la partecipazione avrebbe potuto condurre a una diversa quantificazione.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il richiamo contenuto nella convenzione urbanistica al PUA approvato e ai relativi pareri, unitamente alla disciplina regionale, rendeva vincolante l'obbligo del soggetto attuatore di concorrere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali, tra cui la cassa di espansione. La prestazione non è stata ritenuta indeterminata, poiché la convenzione e il parere consortile prevedevano un procedimento pubblico per la definizione della quota, soggetto a garanzie di partecipazione, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità, ai sensi dell'art. 104, comma 1, c.p.a., perché introduceva questioni non dedotte in primo grado, relative alla collocazione delle dotazioni nel PUA anziché nel POC e all'assenza di criteri normativi generali di ripartizione. Il terzo motivo è stato respinto perché la società si era limitata a ribadire la tesi già proposta senza confrontarsi adeguatamente con la ricostruzione del TAR e senza dimostrare errori tecnici nella relazione del Consorzio, ritenuta attendibile. Il quarto motivo è stato respinto: la scelta del criterio di riparto rientrava nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione ed era stata ritenuta non illogica, irragionevole o sproporzionata. In presenza di valutazioni tecniche divergenti ma entrambe plausibili, l'interessato deve contestare seriamente l'attendibilità tecnico-scientifica dell'apprezzamento amministrativo; non è compito del giudice scegliere il criterio ritenuto più opportuno né disporre CTU o verificazione per sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione. Il quinto motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, per avere dedotto solo in appello quali osservazioni sarebbero state formulate in sede procedimentale, e in parte infondato, poiché la società era stata informata dell'avvio del procedimento concernente la realizzazione e la quantificazione degli oneri della cassa di espansione. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la complessità e novità della questione.
Norme richiamate
art. A-25 l.r. Emilia-Romagna n. 20/2000
fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali e dei requisiti prestazionali che le stesse devono soddisfare, nonché [...] individuazione delle aree più idonee per la loro localizzazione
La pianificazione attuativa deve determinare il fabbisogno e la localizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali.
art. A-22 l.r. Emilia-Romagna n. 20/2000
insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dalla pianificazione
Le dotazioni ecologiche e ambientali rientrano nel più ampio sistema delle dotazioni territoriali.
art. A-26 l.r. Emilia-Romagna n. 20/2000
concorso dei soggetti attuatori alla realizzazione delle dotazioni territoriali
I soggetti attuatori sono tenuti a concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali previste dagli strumenti di pianificazione.
art. A-26, comma 10, l.r. Emilia-Romagna n. 20/2000
Il R.U.E. detta la disciplina generale … circa la regolazione convenzionale della cessione e attuazione delle dotazioni territoriali al di fuori del comparto di intervento
La disciplina generale del RUE può regolare convenzionalmente la cessione e l'attuazione delle dotazioni territoriali esterne al comparto.
nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande [...] né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio
Il divieto di nova impedisce di introdurre in appello nuove domande, eccezioni o censure che modifichino petitum o causa petendi rispetto al primo grado.
La partecipazione procedimentale deve essere valutata in relazione al pregiudizio effettivo arrecato al privato; non sussiste violazione rilevante quando l'interessato era comunque informato del procedimento e avrebbe potuto interloquire.
art. 3 Cost.
Il principio di ragionevolezza e proporzionalità costituisce parametro di controllo dell'esercizio della discrezionalità amministrativa e tecnica.
artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consentono il richiamo a precedenti conformi e a motivazioni già espresse in una decisione analoga.
Massime di principio
- La previsione convenzionale di un obbligo di concorrere alla realizzazione di una dotazione ecologica e ambientale può risultare determinabile anche quando la quota economica non sia fissata immediatamente, se la convenzione individua criteri e rinvia a un successivo procedimento pubblico per la sua quantificazione, purché tale procedimento sia soggetto a garanzie di partecipazione, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza.
- Le dotazioni ecologiche e ambientali previste dalla pianificazione attuativa possono costituire oneri a carico dei soggetti attuatori, anche quando l'opera sia esterna al comparto, in quanto la disciplina urbanistica regionale può imporre il concorso alla realizzazione delle dotazioni territoriali e demandarne la regolazione alla convenzione urbanistica.
- Nel giudizio di appello è inammissibile la censura che introduca temi di indagine, fatti costitutivi o contestazioni non dedotti nel ricorso di primo grado; il divieto di nova comporta l'immutabilità della causa petendi e dell'oggetto del giudizio devoluto.
- Quando il sindacato riguarda valutazioni tecniche amministrative e si contrappongono opinioni divergenti ma entrambe plausibili, il privato deve dimostrare seriamente l'inattendibilità tecnico-scientifica dell'apprezzamento amministrativo; il giudice non può sostituire il criterio amministrativo con quello ritenuto da lui più opportuno né disporre una CTU o verificazione a tale fine.
- La violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento deve essere valutata in concreto: il ricorrente deve indicare quali specifiche deduzioni avrebbe presentato e dimostrare un effettivo pregiudizio partecipativo, salvo la manifesta inconferenza o infondatezza delle deduzioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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