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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17031/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro (03/07/2025) che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648 c.p., dichiarato estinto per prescrizione il reato nei confronti di Mazzotta Vincenzo e confermato la confisca di due trattori (marca Landini e marca Fiat). Mazzotta Vincenzo deduce tre motivi: (1) violazione dell'art. 603 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione per aver respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (escussione del collaboratore Michienzi Francesco e acquisizione di atti del Dipartimento Agricoltura) ritenute necessarie per verificare l'acquisto del trattore Landini; (2) manifesta illogicità e contraddittorietà con riguardo all'elemento soggettivo del reato di ricettazione (contestando che l'imputato, se consapevole della provenienza illecita, avrebbe denunciato lo smarrimento della targa); (3) violazione dell'art. 240 c.p. e carenza di motivazione in ordine alla confisca, sostenendo che il trattore Fiat apparteneva al nonno e quindi al padre (terzo estraneo al reato). Mazzotta Peppino deduce: (1) violazione dell'art.125 c.p.p. in relazione all'art.546 c.p.p. e mancata considerazione della memoria difensiva depositata in gravame; (2) errata applicazione dell'art.240 c.p. e carenza di motivazione sulla confisca del trattore Fiat, asserendo di esserne il proprietario per successione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In motivazione: per Mazzotta Vincenzo ha ritenuto manifestamente infondati i tre motivi; la Corte d'appello aveva fornito motivazione congrua e priva di vizi nel ritenere provata la responsabilità (elemento oggettivo: abrasione e ripunzonatura del telaio, corrispondenza con un mezzo denunciato come rubato; elemento soggettivo: incongruenze nelle dichiarazioni dell'imputato, denuncia di smarrimento della targa mentre la carta di circolazione indicava la targa corrispondente al mezzo distrutto da incendio). Quanto al trattore Fiat, la Cassazione ha ritenuto che l'imputato non fosse mai stato proprietario, quindi la doglianza era priva di interesse. Per Mazzotta Peppino il ricorso è inammissibile perché il difensore non era munito di procura speciale valida: l'atto prodotto era generico, antecedente alla sentenza impugnata e non specificava l'oggetto dell'impugnazione; dato che l'interesse del terzo nasce con il provvedimento impugnato, la procura speciale dev'essere rilasciata con termini e contenuti determinati. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Il fatto era inizialmente contestato ai sensi dell'art. 648-bis ma la Corte d'appello lo ha riformulato ai sensi dell'art. 648 c.p.; la Cassazione prende atto della riqualificazione operata dalla Corte territoriale

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione: la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti elementi oggettivi e soggettivi del reato (manomissione numeri di telaio, coincidenza con veicolo denunciato come rubato, comportamento del detentore) e la Cassazione ha confermato che la motivazione sulla sussistenza del dolo è congrua

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Invocata dal ricorrente per censurare il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria; la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia implicitamente valutato non necessarie quelle prove, posto che già risultava raggiunta la piena prova della responsabilità

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca: il ricorrente ha invocato la disciplina che esclude la confisca quando il bene appartiene a persona estranea al reato; la Corte ha valutato l'appartenenza dei beni e l'interesse del ricorrente (nel caso del trattore Fiat carenza di interesse perché l'imputato non era proprietario)

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Invocato dal terzo interessato per violata considerazione della memoria difensiva: la Corte ha ritenuto irrilevante perché il ricorrente-terzo non ha valida procura speciale

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla procedura di gravame (memoria depositata in udienza di gravame): la mancata considerazione della memoria è stata censurata ma la Cassazione ha escluso l'ammissione del ricorso per carenza di procura speciale del terzo

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Richiama l'esigenza che il difensore del terzo interessato stia in giudizio munito di procura speciale; la Corte sostiene che per interessi meramente civilistici la procura speciale è obbligatoria e deve specificare l'oggetto dell'impugnazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Per le impugnazioni proposte da terzi con interesse "civilistico" (messe in relazione a misure reali come dissequestro o confisca) è obbligatoria la procura speciale ai sensi dell'art.100 c.p.p.; la procura deve essere specifica e non può essere rilasciata anteriormente all'atto che genera l'interesse
  • La Corte di merito può ritenere non necessarie ulteriori prove (rifiutare la rinnovazione dell'istruttoria) quando ritenga già raggiunta, con adeguata motivazione, la prova della responsabilità; contestare tale rifiuto in Cassazione richiede dimostrare la rilevanza decisiva delle prove non acquisite
  • Elementi materiali come abrasione/ripunzonatura del telaio e incongruenze nella documentazione (es. targa effettivamente riconducibile a mezzo denunciato come rubato o distrutto) possono essere valutati come indizi idonei a provare il dolo della ricettazione
  • La confisca segue la valutazione della proprietà e del nesso con il reato: chi non dimostra interesse attuale o titolarità del bene non ha interesse a impugnare la confisca e il motivo può essere dichiarato infondato
  • Le impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili possono comportare condanne alle spese e alla corresponsione di somme in favore della Cassa delle ammende (valutazione equitativa ex art.616 c.p.p.)
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale contestare vizi di motivazione o violazioni di norme processuali in modo circostanziato; argomentazioni generiche sulla mancata acquisizione di prove devono mostrare perché quelle prove avrebbero potuto mutare il decisum

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