Cassazione Penale, Sentenza n. 5822/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore di Filicicchia ha impugnato l'ordinanza per violazione degli artt. 81 cod. pen., 442 e 671 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen. e art. 606 lett. b) cod. proc. pen., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non ha applicato la diminuzione prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. (riduzione di un terzo per il giudizio abbreviato) nell'ambito del calcolo degli aumenti per continuazione relativi alle sentenze-satellite, pur essendo tutte le condanne intervenute con rito abbreviato; in sostanza il ricorso contesta che l'aumento complessivo deciso non tenga conto della diminuzione premiale spettante per i riti abbreviati
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che tutte le sentenze di condanna erano state emesse a seguito di giudizio abbreviato e che il giudice dell'esecuzione, pur avendo preso come pena base la pena maggioritaria già comprensiva della diminuzione, ha poi determinato gli aumenti per i reati-satellite senza computare la riduzione per il rito abbreviato su tali aumenti e senza specificare in motivazione di averla applicata. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Palermo per un nuovo esame alla luce del principio secondo cui gli aumenti per continuazione "in executivis" relativi a reati giudicati con rito abbreviato sono soggetti alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., che il giudice deve esplicitare nella motivazione
Norme richiamate
Regola l'aumento di pena in caso di continuazione; la Corte precisa che l'aumento inflitto per i reati-satellite è, se il relativo giudizio è stato abbreviato, soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen.
Prevede la diminuzione di pena di un terzo per il giudizio abbreviato; la Corte afferma che tale diminuzione deve essere applicata anche agli aumenti di pena operati per continuazione "in executivis" e che il giudice deve specificare in motivazione di averne tenuto conto.
Norma del procedimento esecutivo cui si riferisce l'istanza di applicazione della continuazione; è richiamata come riferimento procedurale per l'operato del giudice dell'esecuzione.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione sul coordinamento e attuazione delle norme processuali in materia esecutiva; citata nel ricorso come riferimento alle modalità di applicazione della continuazione in esecuzione.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione utilizzato per dedurre violazione di legge e vizi nella motivazione relativi all'omessa applicazione della diminuzione per il rito abbreviato.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 26269 dell'8/4/2021, Rv. 281617
Precedente richiamato che conferma il principio secondo cui l'aumento per continuazione in executivis è soggetto alla riduzione di cui all'art. 442 se il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato e che il giudice deve indicarlo in motivazione.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 12591 del 13/3/2015, Rv. 262888
Ulteriore precedente che afferma il medesimo principio sulla necessità di applicare e specificare la riduzione ex art. 442 anche sugli aumenti per continuazione in sede esecutiva.
Massime di principio
- Se le condanne oggetto di domanda di continuazione sono state pronunciate con rito abbreviato, la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. (un terzo) deve essere applicata anche agli aumenti di pena inflitti per la continuazione 'in executivis'.
- Il giudice dell'esecuzione, quando determina l'aumento per continuazione, deve esplicitare in motivazione di aver computato la diminuzione per il rito abbreviato sui singoli aumenti o sull'aumento complessivo; l'omissione costituisce motivo di annullamento e rinvio.
- La determinazione della pena complessiva in continuazione deve essere arithmeticamente chiara: se la pena base è già comprensiva della diminuzione per il rito speciale, il calcolo degli aumenti per i reati-satellite e l'eventuale applicazione della diminuzione sugli stessi devono risultare separatamente e comprensibilmente motivati.
- In assenza di chiarezza motivazionale sull'applicazione della riduzione, la Corte di cassazione annullerà l'ordinanza e rinvierà per nuovo giudizio di merito.
- La Procura generale può chiedere annullamento quando rilevi omissioni sul punto, e la giurisprudenza di legittimità è costante nel richiedere esplicita indicazione dell'applicazione della diminuzione ex art. 442 anche in sede esecutiva.
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