Cassazione Penale, Sentenza n. 10257/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello deducendo due motivi principali: (1) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa l'idoneità degli atti ad cagionare la morte, censurando il ricorso a valutazioni tecniche incomplete (mancanza di analitiche indagini su traiettoria, velocità, spazio e tempo dell'incidente) e rilevando che le lesioni delle persone offese non avrebbero posto in pericolo di vita; (2) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul requisito della direzione non equivoca degli atti, sostenendo che la condotta era spiegabile con stato di ansia/agitazione provocato dall'azione delle vittime (vetro sfondato dalla pala) e che la frase riferita da un testimone ("vi uccido") non poteva da sola dimostrare l'intento omicidiario, anche per criticata attendibilità della dichiarante.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo ha affermato che, anche in assenza di analitiche indagini tecniche, i giudici di merito hanno correttamente valorizzato elementi di comune esperienza (velocità elevata, "sgommata", immagini video e dichiarazioni dei testimoni) per ritenere che l'investimento fosse idoneo a causare la morte, ricordando che l'idoneità va valutata ex post con riferimento al momento dell'inizio dell'azione. Sul secondo motivo ha confermato che la ricostruzione della volontà omicidiaria era stata adeguatamente motivata, soprattutto alla luce della frase pronunciata dall'imputato ("vi uccido"), della velocità e della direzione della manovra funzionale a raggiungere le vittime; le spiegazioni dell'imputato sono state ritenute incompatibili con il complesso probatorio e la loro valutazione avrebbe comportato una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sulla fattispecie di omicidio; la corte ha ricondotto i fatti alla lesione dell'evento morte (e al tentativo) valutando l'idoneità degli atti a realizzare il risultato tipico.
Regola sul tentativo: la Corte ha applicato il concetto che l'idoneità degli atti a cagionare la morte si valuta in base a una prognosi ex post riferita al momento dell'inizio dell'azione.
art. 81, comma finale (continuazione) cod. pen.
Riferimento alla continuazione tra reati (aumento di pena); la Corte d'appello aveva operato una rideterminazione del trattamento sanzionatorio in funzione della continuazione tra reati satellite.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi alla carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; i motivi proposti sono stati esaminati nei limiti consentiti e ritenuti infondati.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per fissare i limiti dell'enunciazione dei motivi e della motivazione sintetica in sede di cassazione; la relazione e la motivazione sono state svolte nei limiti di legge.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico ministero in cassazione; il PM ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'idoneità di un atto a cagionare la morte si valuta ex post riferendosi al momento in cui l'azione è iniziata: non è necessario dimostrare che la vittima sia stata effettivamente in pericolo di vita, basta che l'atto fosse obiettivamente idoneo a produrre il risultato mortale.
- In assenza di analitiche ricostruzioni tecniche, i giudici possono utilizzare elementi di "comune esperienza" (velocità percepita, "sgommate", filmati, dichiarazioni di testimoni, danni al veicolo) per accertare l'idoneità e la pericolosità della condotta.
- La direzione non equivoca degli atti (volontà omicidiaria) può emergere dalla combinazione di dichiarazioni del reo (es. minacce verbali), modalità della manovra (direzione funzionale a colpire le vittime) e circostanze oggettive: tali elementi, se ben motivati, legittimano la statuizione sul dolo.
- Le spiegazioni difensive che implichino una rivalutazione integrale del materiale probatorio (es. reinterpretazione dello stato d'animo del conducente o ricostruzione alternativa della dinamica) non sono ammissibili in cassazione e devono essere trattate nel merito dalle corti territoriali.
- La credibilità di singoli testimoni e il rilievo probatorio di singole frasi (anche gravi) devono essere valutati nel contesto del complesso probatorio; una frase minacciosa contestualizzata con manovre e velocità può assumere valore decisivo.
- La contestazione formale della motivazione per carenza o illogicità richiede di mostrare che le conclusioni della corte non siano sorrette da alcun elemento probatorio rilevante: critiche meramente ricostruttive o alternative sono normalmente inammissibili in cassazione.
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