Cassazione Civile, Sentenza n. 22722/2020 del 20/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di atti di accertamento TARSU per gli anni 2007-2012. La contribuente aveva ottenuto un accoglimento parziale in primo grado; sia la contribuente che SOGET spa avevano proposto appello e la CTR aveva in parte accolto l'appello della contribuente e integralmente quello di SOGET. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: prima dell'udienza la ricorrente ha depositato una dichiarazione attestante la definizione della controversia con un accordo tra le parti e l'impegno a rinunciare al giudizio. La Corte ha ritenuto quella dichiarazione assimilabile a una rinuncia, che non era stata notificata alla controparte costituita; richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che in tali casi sussiste inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Le spese di lite sono compensate ai sensi dell'art.92 c.p.c.
Norme richiamate
articolo 92 c.p.c.
ai sensi dell'articolo 92 c.p.c.
la Corte ha compensato le spese di lite in ragione dell'accordo raggiunto tra le parti
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., Sez.1, n. 13923 del 22 maggio 2019)
Cass., Sez. 1, n. 13923 del 22 maggio 2019
principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione, atto unilaterale recettizio, se non notificata alla controparte costituita non estingue il processo ma determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Massime di principio
- La definizione stragiudiziale della controversia che determina la perdita di interesse a proseguire il giudizio può rendere il ricorso per cassazione inammissibile: il giudice non entra nel merito se sopravviene la mancanza di interesse.
- La rinuncia o dichiarazione di voler rinunciare al ricorso per cassazione è un atto recettizio: per produrre l'effetto dell'estinzione del processo è necessario che sia notificata alle controparti costituite; in mancanza, l'effetto pratico è l'inammissibilità per carenza di interesse.
- Quando le parti raggiungono un accordo utile a definire la controversia, è consigliabile formalizzare e notificare espressamente la rinuncia o la remissione del ricorso a tutte le parti costituite, o presentare una comune istanza di estinzione, per evitare incertezze procedurali.
- In caso di sopravvenuta definizione della lite le corti possono compensare le spese processuali, soprattutto se le parti hanno concordato la compensazione; pertanto è opportuno negoziare anche l'onere delle spese nell'accordo transattivo.
- Se l'intenzione è di ottenere una pronuncia favorevole sul merito, le parti devono evitare di accomunare o confondere la definizione transattiva con atti di rinuncia non notificati: tali atti potrebbero precludere la decisione di merito senza produrre l'estinzione formale del processo.
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