Cassazione Penale, Sentenza n. 46721/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari (ordinanza GIP 27/03/2023) per i reati indicati negli artt. 391 e 321 c.p.; il ricorrente deduceva violazione dell'art. 274 c.p.p. e censurava carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato. Sosteneva che il Tribunale di Napoli aveva motivato in modo apodittico basandosi solo sulle modalità del fatto e sulla presunta spregiudicatezza nell'esercizio della funzione pubblica, senza considerare gli elementi difensivi (occasionalità della condotta, attività lavorativa stabile, scioglimento del Consiglio Comunale di Melito) e senza riscontri nelle intercettazioni per la presunta disponibilità a realizzare ulteriori accordi. Contestava altresì la rilevanza attribuita a precedenti penali remoti (condanna per ricettazione del 1993) e l'affermazione, ritenuta priva di riscontro, di rapporti con soggetti dediti al "mercimonio della funzione pubblica". Il ricorrente ha poi dichiarato rinuncia al ricorso in data 19/10/2023.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., per intervenuta rinuncia del ricorrente. Ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, avendo riscontrato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha irrogato in favore della Cassa delle Ammende una sanzione pecuniaria di euro 500 ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (applicata anche alle inammissibilità per rinuncia), così equitativamente fissata.
Norme richiamate
Norme relative ai reati per i quali era stata disposta la misura cautelare (contestazioni sostanziali all'origine della custodia).
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla presunta violazione dell'obbligo di motivazione: il ricorrente lamentava carenza e illogicità della motivazione del Tribunale sul pericolo di reiterazione.
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia; la Corte ha applicato tale disposizione per dichiarare il ricorso inammissibile a seguito della rinuncia del ricorrente.
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità, con condanna alle spese e facoltà di applicare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione anche nel caso di rinuncia, ravvisando profili di colpa.
art. 606, comma 3, c.p.p. (richiamato nella motivazione)
Richiamato dalla Corte per spiegare che l'art. 616 non distingue le cause di inammissibilità e che la sanzione può essere inflitta anche nelle ipotesi previste dall'art. 591, tra cui la rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., l'inammissibilità dell'impugnazione: il procedimento si chiude senza esame del merito.
- Anche la rinuncia può esporre il ricorrente a conseguenze economiche: ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la Corte può condannare alle spese e comminare una sanzione pecuniaria se ravvisa profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Nei ricorsi avverso misure cautelari è fondamentale produrre elementi concreti e specifici che dimostrino la cessazione o l'assenza del pericolo di reiterazione (es. prove di occasionalità del fatto, attività lavorativa stabile, sopravvenuto mutamento della situazione fattuale come lo scioglimento dell'organo); affermazioni generiche o inconferenti rischiano di essere ritenute insufficienti.
- Le motivazioni del giudice cautelare devono fondarsi su elementi probatori concreti e non su mere affermazioni apodittiche: l'assenza di adeguato contraddittorio e di considerazione delle argomentazioni difensive può costituire motivo di censura, ma la censura deve arrivare all'organo di impugnazione prima della rinuncia.
- Precedenti penali remoti e non attinenti alla specifica condotta possono avere limitata rilevanza nel valutare il pericolo di reiterazione; il giudice deve valutare la attualità e la concretezza del rischio sulla base di elementi recenti e pertinenti.
- Le intercettazioni e conversazioni richiedono un nesso chiaro e univoco con la condotta contestata per giustificare l'attribuzione di disponibilità a compiere ulteriori illeciti: interpretazioni speculative o prive di riscontri concreti sono vulnerabili a contestazione difensiva.
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