Cassazione Penale, Sentenza n. 17586/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per rapina e lesioni. Il ricorso, a cura del difensore, deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione sull'esclusione del recesso attivo (art. 56, comma 4 c.p.), sostenendo che la restituzione del cellulare fosse spontanea; (ii) mancata prova del "dominio esclusivo" sul cellulare sottratto (art. 628 c.p.); (iii) vizio di motivazione nel diniego dell'attenuante della lieve entità del danno (art. 62, n.4 c.p.), poiché la lesione non sarebbe ostativa e andava valutata complessivamente; (iv) illegittimità del riconoscimento dell'aggravante finalistica (art. 628, comma 2 e art. 61, n.2 c.p.) per possibile sovrapposizione con la rapina impropria; (v) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), per non avere considerato il buon comportamento post delictum e il modesto valore del bene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: (i) la restituzione del telefono è stata considerata non volontaria ma necessitata dal tentativo di fuga (quindi non integra recesso attivo); (ii) la contestazione sul "dominio esclusivo" richiedeva valutazione di merito non sindacabile in Cassazione; (iii) l'attenuante della lieve entità è esclusa quando la rapina arreca lesioni alla vittima e il bene non è di valore esiguo; (iv) l'aggravante teleologica è legittimamente riconosciuta in relazione alle lesioni collegate alla rapina propria consumata contro la vittima; (v) le attenuanti generiche richiedono elementi positivi e non sono dovute per mera mancanza di elementi negativi, con richiamo al precedente penale del ricorrente e alla non rilevanza dell'ammissione dei fatti come elemento positivo. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamata quale disposizione sullo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte ha proceduto secondo tale normativa.
Interpretata nel senso che il recesso attivo richiede una scelta volontaria dell'agente; la restituzione compiuta per garantire la fuga, determinata da fattori esterni (inseguimento), non equivale a recesso attivo.
Rilevata la sussistenza del reato di rapina: il ricorrente si era impossessato del cellulare e aveva usato violenza, mantenendone il possesso per un congruo periodo fino alla restituzione forzata per assicurarsi la fuga.
L'attenuante per lieve entità del danno non può essere riconosciuta solo in ragione del modesto valore del bene; deve valutarsi anche il danno complessivo, comprese le lesioni alla persona offesa. Nel caso concreto la Corte ha escluso l'attenuante per la presenza di lesione e per il valore non esiguo del bene.
art. 628, comma 2 e art. 61, n. 2 cod. pen.
L'aggravante di cui all'art. 61, n. 2 (finalistica) è stata ritenuta applicabile poiché le lesioni contestate sono connesse alla rapina propria consumata contro la vittima; ciò non determina violazione del divieto di ne bis in idem rispetto a successive azioni di rapina impropria.
Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi che giustifichino la riduzione; l'assenza di fattori negativi non basta. Il comportamento collaborativo del ricorrente è stato ritenuto non genuinamente positivo, essendo determinato dall'evidenza probatoria e da precedenti penali rilevanti.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (determinata in euro 3.000).
Massime di principio
- Il recesso attivo o la desistenza sono riconosciuti solo se la condotta di interruzione è frutto di una volontà autonoma e libera; restituzioni operate per costrizione o per assicurarsi la fuga non configurano recesso.
- La valutazione della sussistenza del "dominio esclusivo" su un bene sottratto è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo profili di illogicità della motivazione.
- L'attenuante della lieve entità (art. 62, n.4) richiede una valutazione complessiva del pregiudizio, incluse le lesioni alla persona: un danno patrimoniale modesto non è di per sé sufficiente quando sussistono offese alla integrità fisica o alla libertà.
- L'aggravante finalistica (art. 61, n.2) può essere riconosciuta se le condotte violente sono funzionali al conseguimento o mantenimento del possesso del bene; la presenza di successivi momenti di diversa tipologia di rapina non esclude automaticamente il riconoscimento dell'aggravante connessa al fatto originario.
- Le attenuanti generiche non sono dovute per mera assenza di elementi negativi della personalità: servono elementi positivi (es. pentimento reale, comportamenti socialmente riparatori) valutati dal giudice di merito.
- In sede di Cassazione non è consentita la riconsiderazione del merito probatorio; il controllo è limitato alla correttezza logico-giuridica della motivazione e alla sua aderenza alle fonti probatorie.
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