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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17586/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per rapina e lesioni. Il ricorso, a cura del difensore, deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione sull'esclusione del recesso attivo (art. 56, comma 4 c.p.), sostenendo che la restituzione del cellulare fosse spontanea; (ii) mancata prova del "dominio esclusivo" sul cellulare sottratto (art. 628 c.p.); (iii) vizio di motivazione nel diniego dell'attenuante della lieve entità del danno (art. 62, n.4 c.p.), poiché la lesione non sarebbe ostativa e andava valutata complessivamente; (iv) illegittimità del riconoscimento dell'aggravante finalistica (art. 628, comma 2 e art. 61, n.2 c.p.) per possibile sovrapposizione con la rapina impropria; (v) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), per non avere considerato il buon comportamento post delictum e il modesto valore del bene.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: (i) la restituzione del telefono è stata considerata non volontaria ma necessitata dal tentativo di fuga (quindi non integra recesso attivo); (ii) la contestazione sul "dominio esclusivo" richiedeva valutazione di merito non sindacabile in Cassazione; (iii) l'attenuante della lieve entità è esclusa quando la rapina arreca lesioni alla vittima e il bene non è di valore esiguo; (iv) l'aggravante teleologica è legittimamente riconosciuta in relazione alle lesioni collegate alla rapina propria consumata contro la vittima; (v) le attenuanti generiche richiedono elementi positivi e non sono dovute per mera mancanza di elementi negativi, con richiamo al precedente penale del ricorrente e alla non rilevanza dell'ammissione dei fatti come elemento positivo. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamata quale disposizione sullo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte ha proceduto secondo tale normativa.

  • art. 56, comma 4, cod. pen.

    Interpretata nel senso che il recesso attivo richiede una scelta volontaria dell'agente; la restituzione compiuta per garantire la fuga, determinata da fattori esterni (inseguimento), non equivale a recesso attivo.

  • art. 628 cod. pen.

    Rilevata la sussistenza del reato di rapina: il ricorrente si era impossessato del cellulare e aveva usato violenza, mantenendone il possesso per un congruo periodo fino alla restituzione forzata per assicurarsi la fuga.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    L'attenuante per lieve entità del danno non può essere riconosciuta solo in ragione del modesto valore del bene; deve valutarsi anche il danno complessivo, comprese le lesioni alla persona offesa. Nel caso concreto la Corte ha escluso l'attenuante per la presenza di lesione e per il valore non esiguo del bene.

  • art. 628, comma 2 e art. 61, n. 2 cod. pen.

    L'aggravante di cui all'art. 61, n. 2 (finalistica) è stata ritenuta applicabile poiché le lesioni contestate sono connesse alla rapina propria consumata contro la vittima; ciò non determina violazione del divieto di ne bis in idem rispetto a successive azioni di rapina impropria.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi che giustifichino la riduzione; l'assenza di fattori negativi non basta. Il comportamento collaborativo del ricorrente è stato ritenuto non genuinamente positivo, essendo determinato dall'evidenza probatoria e da precedenti penali rilevanti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (determinata in euro 3.000).

Massime di principio

  • Il recesso attivo o la desistenza sono riconosciuti solo se la condotta di interruzione è frutto di una volontà autonoma e libera; restituzioni operate per costrizione o per assicurarsi la fuga non configurano recesso.
  • La valutazione della sussistenza del "dominio esclusivo" su un bene sottratto è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo profili di illogicità della motivazione.
  • L'attenuante della lieve entità (art. 62, n.4) richiede una valutazione complessiva del pregiudizio, incluse le lesioni alla persona: un danno patrimoniale modesto non è di per sé sufficiente quando sussistono offese alla integrità fisica o alla libertà.
  • L'aggravante finalistica (art. 61, n.2) può essere riconosciuta se le condotte violente sono funzionali al conseguimento o mantenimento del possesso del bene; la presenza di successivi momenti di diversa tipologia di rapina non esclude automaticamente il riconoscimento dell'aggravante connessa al fatto originario.
  • Le attenuanti generiche non sono dovute per mera assenza di elementi negativi della personalità: servono elementi positivi (es. pentimento reale, comportamenti socialmente riparatori) valutati dal giudice di merito.
  • In sede di Cassazione non è consentita la riconsiderazione del merito probatorio; il controllo è limitato alla correttezza logico-giuridica della motivazione e alla sua aderenza alle fonti probatorie.

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