Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14914/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con il primo motivo, la tempestività della querela in relazione a una fattispecie di appropriazione indebita, sostenendo in sostanza che la querela sarebbe stata tardiva. Con gli ulteriori motivi ha censurato l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva evidenziato come fino alla cessazione dell'amministratore costui potesse restituire le somme sottratte, con conseguente esclusione dell'appropriazione indebita, e aveva altresì valorizzato l'avvenuta costituzione di parte civile e la relativa valutazione motivazionale. Gli altri motivi sono stati giudicati meramente ripetitivi di doglianze già svolte in appello e disattese con motivazione ritenuta adeguata.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    La motivazione richiamata dà rilievo all'appropriazione indebita come reato escluso, sul presupposto che fino alla decadenza dell'amministratore fosse ancora possibile la restituzione delle somme sottratte.

  • art. 591 c.p.p.

    L'inammissibilità è dichiarata in ragione della genericità del primo motivo e della riproposizione di censure già esaminate in appello, quindi per difetto di specificità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure astratte o solo apparentemente critiche.
  • La doglianza sulla tempestività della querela deve misurarsi con la motivazione che esclude in radice la configurabilità del reato, non potendo ignorare gli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito.
  • I motivi che reiterano pedissequamente questioni già dedotte in appello, senza indicare specifici vizi della motivazione di secondo grado, non sono idonei a fondare un sindacato di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.