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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38885/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso sulla base di un assegno dell'importo di euro 33.053,24, consegnato quale garanzia dell'adempimento di obbligazioni derivanti da un concordato fallimentare. Il soggetto che aveva emesso/sottoscritto la promessa di pagamento incorporata nell'assegno aveva agito in primo grado per ottenerne la revoca, sostenendo che il titolo fosse nullo per difetto di causa, ovvero annullabile per errore essenziale e riconoscibile o per dolo, oppure che il credito fosse prescritto, o ancora che fosse accoglibile un'eccezione di ingiustificato arricchimento. La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado, ritenendo mancante una causa giustificativa della promessa di pagamento, perché la funzione di garanzia originariamente prevista era venuta meno quando gli obblighi del concordato erano stati successivamente assunti personalmente da altri soggetti e recepiti dal tribunale fallimentare. I destinatari del ricorso per cassazione hanno resistito con controricorso. Con i cinque motivi di ricorso, i ricorrenti hanno contestato: la violazione dei criteri legali di interpretazione della dichiarazione negoziale, lamentando che la Corte territoriale avesse desunto la mancanza di causa da una lettura errata della scrittura del 23.3.2000; l'omesso rilievo del comportamento complessivo del promittente prima e dopo la sottoscrizione, in particolare l'emissione di assegni in favore di determinati soggetti; la contraddittorietà della motivazione, poiché la Corte d'appello avrebbe finito per ragionare in termini di vizio del consenso pur avendo formalmente accolto la domanda di nullità per difetto di causa; l'utilizzo di elementi extratestuali, come verbali di Guardia di Finanza e denuncia-querela, per ricostruire la volontà negoziale; e, infine, la violazione delle presunzioni, per avere la Corte tratto una conclusione sulla conoscenza della sentenza di omologa del concordato da parte degli eredi di un altro soggetto, nonostante un passaggio della sentenza mostrasse dubbi sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondo e quarto motivi perché diretti a censurare l'interpretazione delle dichiarazioni negoziali, attività riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione congrua; ha comunque aggiunto che tali censure erano infondate perché i criteri letterale e comportamentale concorrono paritariamente nella ricerca della comune volontà e la Corte territoriale aveva valorizzato il riferimento espresso alla funzione di garanzia dell'assegno e alla qualità di socio del promittente, oltre al mutamento del quadro causale originario. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non decisivo, dato che la decisione d'appello era sorretta autonomamente dalla ratio della mancanza di giustificazione causale della promessa di pagamento. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività, poiché la questione della conoscenza o meno della sentenza di omologa del concordato non incideva sulla statuizione decisiva relativa al venir meno della funzione di garanzia originaria. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore statuizione sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Nel processo interpretativo della dichiarazione negoziale il dato letterale e il comportamento complessivo delle parti, anche successivo, concorrono paritariamente alla ricerca della comune volontà.

  • art. 1363 c.c.

    La clausola o dichiarazione va letta nel contesto complessivo dell'atto, non isolatamente.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato insieme agli altri criteri ermeneutici, nel senso che l'interpretazione non può arrestarsi al solo tenore letterale.

  • art. 1365 c.c.

    Il significato della dichiarazione va ricostruito considerando gli ulteriori elementi testuali ed extratestuali.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione deve essere coerente con la comune intenzione e con il comportamento delle parti.

  • art. 1369 c.c.

    La ricostruzione della volontà negoziale può fondarsi anche su elementi esterni al testo della dichiarazione.

  • art. 1324 c.c.

    Le regole sull'interpretazione del contratto si applicano anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.

  • art. 1427 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma non ritenuto decisivo nel giudizio di cassazione.

  • art. 1428 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma non inciso sulla ratio della decisione di merito.

  • art. 1439 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma la Corte ha escluso che la decisione d'appello si fondasse realmente su un vizio del consenso.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere valutate quanto a gravità, precisione e concordanza, ma la censura è risultata non decisiva rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base per l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione degli atti unilaterali a contenuto patrimoniale si applicano i criteri ermeneutici del contratto; il significato non può essere desunto solo dal testo letterale, ma dal coordinamento tra dato letterale, contesto complessivo e comportamento delle parti.
  • La censura in cassazione dell'interpretazione del contenuto negoziale è inammissibile se mira a una rivalutazione del merito e la decisione impugnata è sorretta da motivazione congrua.
  • La mancanza di causa della promessa di pagamento può essere ravvisata quando la funzione economico-giuridica originaria della garanzia sia venuta meno per effetto della successiva modifica del quadro negoziale e dell'assunzione personale delle obbligazioni da parte di soggetti diversi.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che, pur denunciando violazioni di legge, non incide sulla ratio decidendi autonoma posta a base della sentenza impugnata.
  • La decisività del vizio denunciato va valutata rispetto alla concreta base logica della decisione: se la statuizione è sostenuta da una ratio autonoma e sufficiente, la censura su un elemento secondario o presuntivo non può condurre alla cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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