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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14423/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino (16/05/2023) che aveva confermato la condanna per il reato di violenza privata continuata: il ricorrente propone sei motivi di cassazione. 1) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 610 c.p., contestando che la condotta (delimitazione del settore con nastro e imposizione di spostamenti ai tifosi) configuri violenza privata; 2) e 4) censura sulla mancata applicazione delle scriminanti/adempimento di un dovere (artt. 51, 55, 59 c.p.) e sulla presunta legittimità dell'attività come esercizio della libertà di riunione/associazione (artt. 17 e 18 Cost.); 3) doglianza di manifesta illogicità perchè altri soggetti coinvolti sono stati prosciolti nonostante elementi analoghi (richiamo art. 110 c.p.); 5) critica all'uso come prova esclusiva delle sole annotazioni e riconoscimenti operati dalla polizia giudiziaria (richiamo artt. 189, 192, 213, 214 c.p.p.); 6) censura sulla esclusione della sospensione condizionale della pena (artt. 163 e 164 c.p.), ritenuta motivata in modo meramente assertivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il riconoscimento operato dagli agenti della Digos, che conoscevano da tempo i protagonisti della tifoseria, costituisce indizio grave e preciso e la relativa documentazione (annotazioni e fotogrammi) è valutabile dal giudice di merito; le condotte commesse da Moro in due partite (Juventus-Spal 24/11/2018 e Juventus-Inter 07/12/2018) consistettero nel delimitare spazi e nell'imporre, con atteggiamenti intimidatori e minacciosi, lo spostamento dei tifosi, integrando gli estremi della violenza privata ai sensi dell'art. 610 c.p.; l'esercizio di diritti di riunione o associazione non può giustificare una condotta che leda la libertà altrui e si traduca in prevaricazione; la critica sulla disparità di trattamento rispetto ad altri prosciolti è irrilevante allorché il pubblico ministero non impugni e le situazioni probatorie divergano; la negazione della sospensione condizionale è motivata sulla base di una prognosi negativa fondata su precedenti penali gravi e su condanne definitive, elementi ostativi al beneficio. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    Tutela della libertà morale/di autodeterminazione: integra il reato l'uso della violenza o della minaccia (anche impropria o ostruzionistica) idonea a privare coattivamente la persona della libertà di azione; la norma è stata applicata perché le condotte di Moro hanno coartato la volontà delle persone offese.

  • artt. 51, 55 e 59 cod. pen.

    Richiamate dalla difesa come scriminanti (esercizio di un diritto/adempimento di un dovere o stato di necessità/errore): la Corte precisa che l'esercizio di diritti fondamentali non giustifica una condotta violenta che lesiona diritti altrui, per cui la scriminante non è applicabile nel caso concreto.

  • artt. 17 e 18 Cost.

    Libertà di riunione e di associazione invocate dalla difesa per giustificare l'attività organizzativa dei tifosi: la Corte ricorda che tali libertà non possono trasmodare nella lesione della libertà altrui, dunque non rivestono natura scriminante rispetto alla violenza privata accertata.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione al principio di responsabilità comune; la Corte osserva che l'assoluzione di alcuni soggetti non impedisce la condanna di altri quando valutazioni probatorie e decisioni processuali (es. mancata impugnazione del P.M.) differiscano.

  • artt. 189, 192, 213 e 214 cod. proc. pen.

    Norme sul valore probatorio e sulla valutazione delle prove e delle dichiarazioni: la Corte afferma che le annotazioni e i riconoscimenti della polizia giudiziaria, pur essendo atti unilaterali, costituiscono elementi dichiarativi valutabili liberamente dal giudice di merito e possono costituire indizio grave se correttamente motivati.

  • artt. 163 e 164 cod. pen.

    Norme relative alla sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione del beneficio sulla base di una prognosi negativa fondata sui pregressi penali e sulle condanne definitive del ricorrente, idonei a ostare al riconoscimento della sospensione.

Massime di principio

  • L'attività organizzativa di tifoserie (es. delimitazione di spazi con nastri) non è di per sé scriminante se, nella pratica, si traduce in comportamenti coattivi o intimidatori che limitano la libertà altrui: diritti di riunione/associazione non legittimano la violenza privata.
  • Il riconoscimento fotografico/filmato operato da agenti di polizia che vantino pregressa conoscenza dell'individuo costituisce indizio grave e preciso valutabile dal giudice; le annotazioni della P.G. sono elementi dichiarativi che il giudice di merito può considerare nel complesso probatorio.
  • L'assoluzione di alcuni coimputati non impedisce la condanna di altri quando le valutazioni probatorie o le scelte processuali (es. mancata impugnazione) siano diverse; la responsabilità è valutata caso per caso.
  • Per la concessione di benefici penitenziari (sospensione condizionale, affidamento, ecc.) la prognosi favorevole sul futuro comportamento è essenziale: precedenti penali gravi e condanne definitive possono legittimamente ostare al riconoscimento del beneficio.
  • Le censure generiche sulla valutazione della prova (senza indicare specifici elementi di inattendibilità o errori motivazionali) risultano, di norma, inammissibili: è necessario indicare in modo concreto i punti critici della valutazione del merito.

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