Cassazione Penale, Sentenza n. 14423/2024 del 09/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino (16/05/2023) che aveva confermato la condanna per il reato di violenza privata continuata: il ricorrente propone sei motivi di cassazione. 1) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 610 c.p., contestando che la condotta (delimitazione del settore con nastro e imposizione di spostamenti ai tifosi) configuri violenza privata; 2) e 4) censura sulla mancata applicazione delle scriminanti/adempimento di un dovere (artt. 51, 55, 59 c.p.) e sulla presunta legittimità dell'attività come esercizio della libertà di riunione/associazione (artt. 17 e 18 Cost.); 3) doglianza di manifesta illogicità perchè altri soggetti coinvolti sono stati prosciolti nonostante elementi analoghi (richiamo art. 110 c.p.); 5) critica all'uso come prova esclusiva delle sole annotazioni e riconoscimenti operati dalla polizia giudiziaria (richiamo artt. 189, 192, 213, 214 c.p.p.); 6) censura sulla esclusione della sospensione condizionale della pena (artt. 163 e 164 c.p.), ritenuta motivata in modo meramente assertivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il riconoscimento operato dagli agenti della Digos, che conoscevano da tempo i protagonisti della tifoseria, costituisce indizio grave e preciso e la relativa documentazione (annotazioni e fotogrammi) è valutabile dal giudice di merito; le condotte commesse da Moro in due partite (Juventus-Spal 24/11/2018 e Juventus-Inter 07/12/2018) consistettero nel delimitare spazi e nell'imporre, con atteggiamenti intimidatori e minacciosi, lo spostamento dei tifosi, integrando gli estremi della violenza privata ai sensi dell'art. 610 c.p.; l'esercizio di diritti di riunione o associazione non può giustificare una condotta che leda la libertà altrui e si traduca in prevaricazione; la critica sulla disparità di trattamento rispetto ad altri prosciolti è irrilevante allorché il pubblico ministero non impugni e le situazioni probatorie divergano; la negazione della sospensione condizionale è motivata sulla base di una prognosi negativa fondata su precedenti penali gravi e su condanne definitive, elementi ostativi al beneficio. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Tutela della libertà morale/di autodeterminazione: integra il reato l'uso della violenza o della minaccia (anche impropria o ostruzionistica) idonea a privare coattivamente la persona della libertà di azione; la norma è stata applicata perché le condotte di Moro hanno coartato la volontà delle persone offese.
Richiamate dalla difesa come scriminanti (esercizio di un diritto/adempimento di un dovere o stato di necessità/errore): la Corte precisa che l'esercizio di diritti fondamentali non giustifica una condotta violenta che lesiona diritti altrui, per cui la scriminante non è applicabile nel caso concreto.
artt. 17 e 18 Cost.
Libertà di riunione e di associazione invocate dalla difesa per giustificare l'attività organizzativa dei tifosi: la Corte ricorda che tali libertà non possono trasmodare nella lesione della libertà altrui, dunque non rivestono natura scriminante rispetto alla violenza privata accertata.
Richiamato in relazione al principio di responsabilità comune; la Corte osserva che l'assoluzione di alcuni soggetti non impedisce la condanna di altri quando valutazioni probatorie e decisioni processuali (es. mancata impugnazione del P.M.) differiscano.
artt. 189, 192, 213 e 214 cod. proc. pen.
Norme sul valore probatorio e sulla valutazione delle prove e delle dichiarazioni: la Corte afferma che le annotazioni e i riconoscimenti della polizia giudiziaria, pur essendo atti unilaterali, costituiscono elementi dichiarativi valutabili liberamente dal giudice di merito e possono costituire indizio grave se correttamente motivati.
Norme relative alla sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione del beneficio sulla base di una prognosi negativa fondata sui pregressi penali e sulle condanne definitive del ricorrente, idonei a ostare al riconoscimento della sospensione.
Massime di principio
- L'attività organizzativa di tifoserie (es. delimitazione di spazi con nastri) non è di per sé scriminante se, nella pratica, si traduce in comportamenti coattivi o intimidatori che limitano la libertà altrui: diritti di riunione/associazione non legittimano la violenza privata.
- Il riconoscimento fotografico/filmato operato da agenti di polizia che vantino pregressa conoscenza dell'individuo costituisce indizio grave e preciso valutabile dal giudice; le annotazioni della P.G. sono elementi dichiarativi che il giudice di merito può considerare nel complesso probatorio.
- L'assoluzione di alcuni coimputati non impedisce la condanna di altri quando le valutazioni probatorie o le scelte processuali (es. mancata impugnazione) siano diverse; la responsabilità è valutata caso per caso.
- Per la concessione di benefici penitenziari (sospensione condizionale, affidamento, ecc.) la prognosi favorevole sul futuro comportamento è essenziale: precedenti penali gravi e condanne definitive possono legittimamente ostare al riconoscimento del beneficio.
- Le censure generiche sulla valutazione della prova (senza indicare specifici elementi di inattendibilità o errori motivazionali) risultano, di norma, inammissibili: è necessario indicare in modo concreto i punti critici della valutazione del merito.
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