Cassazione Civile, Ordinanza n. 18672/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
Una carrozzeria agiva come cessionaria di crediti vantati da due assicurati nei confronti della compagnia, chiedendo il pagamento dell'indennizzo contrattuale per danni subiti da veicoli assicurati. In primo grado una domanda era stata accolta, mentre per le altre due era stata ritenuta la carenza di legittimazione attiva della cessionaria. In appello la carrozzeria contestava, da un lato, il mancato ammissione di prova testimoniale, di esibizione della perizia e di CTU per dimostrare un sinistro da furto/atto vandalico e quantificare il danno; dall'altro, censurava la conferma della compensazione integrale delle spese di primo grado, sostenendo che, essendo stata riformata parzialmente la decisione di merito e risultando soccombente la compagnia rispetto all'esito complessivo della lite, le spese avrebbero dovuto essere regolate ex art. 91 c.p.c. o comunque compensate solo parzialmente. La Corte d'appello aveva accolto parzialmente il gravame, riconoscendo il credito relativo a una delle posizioni e confermando invece la compensazione delle spese. In cassazione la ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., 2727-2729 c.c., 91, 92 e 336 c.p.c., lamentando in particolare l'erronea valutazione delle prove e l'erroneo mantenimento della statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ritenendo che non si confrontasse con la reale motivazione della sentenza impugnata: i capitoli di prova testimoniale non erano idonei a dimostrare le modalità del sinistro, e la perizia richiesta era irrilevante una volta rimasta indimostrata la dinamica del fatto. Ha invece accolto parzialmente il secondo motivo, limitatamente alla censura sulla regolazione delle spese del primo grado: poiché la sentenza di appello aveva accolto parzialmente il gravame sul merito, la statuizione sulle spese del primo grado era automaticamente caducata ai sensi dell'art. 336 c.p.c. e non poteva essere semplicemente confermata sulla base della soccombenza reciproca valutata nel solo primo grado. La Corte ha quindi cassato sul punto la sentenza impugnata e, ritenuta non necessaria la rimessione al giudice di rinvio, ha deciso nel merito regolando le spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità: ha compensato le spese di merito per reciproca soccombenza e ha compensato anche quelle di cassazione in ragione del solo parziale accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio di motivazione dedotto nel ricorso, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata
richiamato come norma che consente la deduzione dei vizi di violazione di legge e nullità della sentenza
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa e dell'ammissione delle prove
richiamati a sostegno della censura sulla valutazione delle prove, ma non ritenuti decisivi
richiamati in relazione alla valutazione delle presunzioni, ma il motivo è stato reputato inammissibile nella parte riferita alla prova del sinistro
richiamato nei precedenti gradi in relazione alla decorrenza/interessi sul credito riconosciuto
richiamato dalla ricorrente per sostenere che le spese dovessero seguire la soccombenza complessiva
richiamato dal giudice di appello per giustificare la compensazione delle spese per soccombenza reciproca
interpretato nel senso che l'accoglimento, anche parziale, dell'appello sul merito comporta la caducazione automatica della statuizione sulle spese del primo grado, imponendo una nuova regolazione delle spese dell'intero giudizio
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure di merito già disattese senza dimostrare l'erroneità della motivazione effettivamente resa.
- La richiesta di prova testimoniale è irrilevante quando i capitoli dedotti non sono idonei a provare il fatto costitutivo controverso o la dinamica del sinistro; in tal caso non sussiste un vizio nel mancato espletamento della prova.
- Quando il fatto costitutivo della pretesa rimane indimostrato, anche la richiesta di esibizione di elaborati peritali o di CTU può essere legittimamente respinta per irrilevanza.
- L'accoglimento anche solo parziale dell'appello sul merito determina la caducazione della statuizione sulle spese del primo grado, che deve essere nuovamente regolata dal giudice dell'impugnazione in base all'esito complessivo della lite.
- In caso di riforma parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello non può limitarsi a confermare la precedente compensazione delle spese sulla base dell'esito del solo primo grado, ma deve effettuare una nuova valutazione della soccombenza sull'intero processo.
- Quando il giudice di legittimità cassa limitatamente alle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito sulla regolazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione.
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