Cassazione Civile, Ordinanza n. 20651/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia originava da un giudizio promosso da alcuni lavoratori nei confronti della società datrice di lavoro per il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel primo periodo di apprendistato ai fini degli scatti di anzianità e delle conseguenti differenze retributive. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità dell'art. 7 di un accordo sindacale del 1 marzo 2006 nella parte in cui escludeva la rilevanza dei primi 18 mesi di apprendistato ai fini della maturazione degli scatti. La Corte d'appello di Milano aveva confermato la decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico. Dopo la fissazione dell'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dai controricorrenti, con regolazione separata delle spese tra le parti e richiesta congiunta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione da parte della società ricorrente e della contestuale accettazione da parte dei controricorrenti. Poiché la rinuncia era regolare e accettata, ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., non ha disposto alcun provvedimento sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato ulteriore di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, osservando che tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è applicabile in via estensiva o analogica.
Norme richiamate
"ai fini di cui all’art. 390 c.p.c."
richiama la necessità della sottoscrizione dell'atto di rinuncia anche per autentica ai fini processuali.
"deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c."
la rinuncia al ricorso, se regolarmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
"stante l’accettazione della rinuncia, non va disposto alcun provvedimento sulle spese"
in caso di accettazione della rinuncia, la Corte non deve provvedere sulle spese del giudizio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
"la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità"
il contributo unificato aggiuntivo non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia accettata ed è norma di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente formulata e accettata dalla parte resistente, comporta l'estinzione del giudizio.
- L'accettazione della rinuncia impedisce una pronuncia sulle spese, salva diversa regolazione eventualmente concordata tra le parti.
- La previsione sull'ulteriore contributo unificato ha carattere eccezionale e sanzionatorio e si applica solo ai casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non essendo estensibile all'estinzione per rinuncia.
Come è indicizzato
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