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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2479/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto la revoca della confisca dell'immobile sito in Pescara, via Sacco 253, disposta dal Tribunale di Pescara con decreto del 7/4/2015 e confermata in sede d'appello il 10/6/2016. Hanno sostenuto che la confisca era divenuta illegittima in ragione della sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 159/2011 in relazione all'art. 1, comma 1, lett. a) del medesimo decreto, e hanno invocato anche effetti estensivi di una pronuncia favorevole della Corte di cassazione nei confronti di altra destinataria (Viola Spinelli). Il Tribunale di Pescara aveva rigettato la richiesta ritenendo che la confisca fosse stata disposta anche in ragione della pericolosità sociale di Fabio Spinelli ai sensi della lett. b) dell'art. 1 e che la sentenza di revoca pronunciata rispetto ad altri soggetti producesse effetti solo personali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale di Pescara fosse privo di competenza funzionale a decidere sulla istanza di revocazione dedotta dai ricorrenti. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui, per far valere il difetto originario dei presupposti della confisca fondata sulla pericolosità generica "ex" art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. 159/2011 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, il rimedio corretto è la revocazione di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. citato e non l'incidente di esecuzione. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso, competente per materia ai sensi degli artt. 11 c.p.p. e 28, comma 1, d.lgs. 159/2011. Non si è pronunciata sul merito della revoca sostanziale.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 24; art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b); art. 4, comma 1, lett. c); art. 28, comma 1 e comma 2

    La Corte osserva che la confisca disposta in base alla pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) può essere impugnata mediante revocazione ex art. 28, comma 2, se sopravvengono motivi che ne eliminano i presupposti (es. pronuncia della Corte costituzionale). L'art. 1 lett. b) (pericolosità personale) può giustificare il mantenimento della misura se concreto e riferito al soggetto.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 24 del 2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. c) del d.lgs. 159/2011 in relazione all'art. 1, comma 1, lett. a). Tale pronuncia può rendere illegittime confische fondate esclusivamente sulla disposizione censurata, legittimando la revocazione nel corrett o procedimento

  • Codice di procedura penale

    art. 609, comma 2; art. 11

    L'incompetenza funzionale del giudice può essere rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2 c.p.p. L'art. 11 c.p.p. disciplina la competenza per territorio e trasferimento degli atti; qui è richiamata per la trasmissione alla Corte d'appello competente.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 3513 del 16/12/2021, Fiorentino)

    Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474-01

    Principio consolidato della Corte secondo cui il rimedio adeguato per far valere il difetto originario dei presupposti della misura di prevenzione fondata sulla pericolosità generica è la revocazione ex art. 28, comma 2, e non l'incidente di esecuzione.

Massime di principio

  • Se la confisca è fondata sulla pericolosità generica (art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. 159/2011) e sopravviene una pronuncia costituzionale che incide sul presupposto normativo, il rimedio appropriato è la revocazione ex art. 28, comma 2, del d.lgs. 159/2011 e non l'incidente di esecuzione.
  • La decisione favorevole pronunciata rispetto ad altre persone non produce automaticamente effetti estensivi nei confronti di terzi: le ragioni di revoca devono essere dimostrate con riferimento alla specifica posizione e ai presupposti della misura nei confronti del richiedente.
  • Se la misura è stata motivata anche sulla base di elementi di pericolosità personale (lett. b) o altri presupposti non coinvolti dalla declaratoria di incostituzionalità, la revoca può risultare comunque improcedibile; occorre valutare la portata concreta delle ragioni che giustificano la misura.
  • Occorre porre attenzione alla competenza funzionale: istanze di revocazione per misure di prevenzione patrimoniali devono essere indirizzate all'organo competente; la Corte di cassazione può annullare per incompetenza e rinviare gli atti al giudice competente.
  • Prima di proporre rimedi processuali è utile verificare se la pronuncia favorevole di una Corte (costituzionale o di legittimità) produce effetti generali o solo personali e scegliere il percorso procedurale (revocazione vs incidente di esecuzione) coerente con la giurisprudenza consolidata.

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