Cassazione Penale, Sentenza n. 18826/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sorce impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto la custodia cautelare in carcere ritenendo sussistenti gravi indizi di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e altri reati a vario titolo contestati (tra cui detenzione trasporto arma, estorsioni, traffico di stupefacenti, riciclaggio). Ha proposto cinque motivi: (1) errore nella qualificazione come associazione mafiosa e mancanza di prova della forza intimidatrice; (2) assenza di collegamento funzionale con le mafie storiche; (3) e (4) insufficienza delle prove e della partecipazione personale all'associazione (affectio societatis, cassa comune, natura dei summit); (5) vizio processuale e contraddizione tra motivazione e dispositivo riguardo al capo 6 (arma), poiché il GIP aveva escluso esigenze cautelari per quel capo nella motivazione ma lo aveva comunque inserito nel dispositivo per errore materiale. Sono inoltre state sollevate censure connexe (richiamo a pronunce CEDU e presunta carenza d'interesse dell'appello) che la Corte ritiene non pertinenti o inammissibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo quanto al quinto motivo; ha quindi accolto il ricorso limitatamente alla contraddizione tra motivazione e dispositivo sul capo 6 (detenzione/trasporto arma), ritenendolo errore materiale e annullando la statuizione relativa a tale capo nella parte erroneamente confermata. Per il resto (primi quattro motivi e altre censure) il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata la valutazione del Tribunale del riesame sulla gravità indiziaria dell'associazione di stampo mafioso, sull'affectio societatis, sull'esistenza di cassa comune, sui summit e sull'esternalizzazione della forza intimidatrice; inoltre ha confermato che la valutazione delle intercettazioni e del linguaggio è questione di fatto riservata al giudice di merito e che, in caso di riforma in appello de libertate, il Tribunale deve dare motivazione articolata (cosa che è stata ritenuta soddisfatta).
Norme richiamate
La norma è applicata per valutare la sussistenza dell'associazione mafiosa: serve prova di una struttura associativa con affectio societatis e capacità di esternare forza intimidatrice; la Corte riconosce che la mafiosità può emergere anche in forme nuove o 'atipiche' se sussistono fama criminale autonoma, capacità intimidatoria percepita e assoggettamento omertoso nel territorio
Disciplina l'appello de libertate; la Corte ricorda l'obbligo, per il tribunale che riforma la decisione di primo grado, di motivare compiutamente e confrontarsi con le ragioni giustificative del provvedimento riformato
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Prevede la presunzione di esigenze cautelari in caso di gravi indizi per reato associativo di tipo mafioso; la Corte rileva che questo può legittimare l'applicazione della misura quando sussistono i gravi indizi
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Riguarda l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione; il Tribunale ha ritenuto concreta tale esigenza per il ricorrente in relazione al quadro indiziario
art. 192 comma 3 cod. proc. pen.
Consente che intercettazioni tra terzi possano costituire fonte diretta di prova; la Corte ricorda che l'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto rimessa al giudice di merito
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola i limiti della motivazione in cassazione; la Corte riassume i criteri di sintesi necessari per il ricorso
Limita i nuovi motivi in sede di gravame: la Corte osserva che nuovi argomenti devono avere rapporto con i punti già denunciati nell'atto originario di impugnazione
Massime di principio
- In materia di misure cautelari per reati associativi di tipo mafioso, la valutazione della 'mafiosità' e della 'forza intimidatrice' è funzione dei fatti concreti e delle modalità d'azione: elementi come cassa comune, condivisione di risorse, summit periodici, gestione condivisa di affari leciti e illeciti e l'uso anche implicito della fama criminale dei partecipanti possono essere valutati come indizi gravi di affectio societatis e di capacità intimidatoria, anche se non emergono rituali di iniziazione.
- Le intercettazioni e il linguaggio ‘criptico’ sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; in Cassazione sono sindacabili solo in presenza di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- Quando il tribunale del riesame riforma un provvedimento di rigetto del GIP (appello de libertate), deve confrontarsi criticamente con le ragioni del provvedimento riformato e fornire motivazioni particolarmente articolate e persuasive per superarne le obiezioni; la mancata considerazione sistematica delle argomentazioni del primo giudice può configurare vizio di motivazione.
- L'assenza di rituali d'ingresso o di elementi tipici non esclude automaticamente la configurabilità di un'associazione mafiosa; l'elemento decisivo è la concreta capacità di esercitare intimidazione e l'esistenza di un vincolo stabile volto al profitto comune.
- Errori materiali o contraddizioni tra motivazione e dispositivo di un provvedimento camerale (es. inclusione di un capo nel dispositivo contraddicendo la motivazione) possono determinare l'annullamento della statuizione relativa a quel capo; la lettura integrata dell'atto è obbligatoria.
- Le censure nuove in sede di gravame o in Cassazione devono essere pertinenti rispetto ai punti originariamente impugnati; argomenti introdotti oltre tale perimetro sono generalmente inammissibili.
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