Cassazione Penale, Sentenza n. 22934/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., in relazione all'art. 420-ter, comma 5-bis c.p.p., per inosservanza delle norme in materia di assistenza dell'imputato. La difesa aveva trasmesso tramite PEC (e depositato sul Portale Deposito Atti Penali) un'istanza di trattazione orale e, successivamente, un'istanza di rinvio per impedimento assoluto dovuto a motivi di salute (gravidanza a rischio), ma la Corte ha celebrato l'udienza con nomina di difensore d'ufficio senza alcuna valutazione delle istanze di rinvio né annotazione della proposizione delle stesse nel verbale, determinando così la celebrazione del processo in assenza del difensore di fiducia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato la validità delle comunicazioni telematiche (PEC/PDP) della difesa e la necessità che il giudice valuti le istanze di rinvio per legittimo impedimento. Avendo riscontrato l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio e il conseguente difetto di assistenza dell'imputato, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Norme richiamate
art. 152 cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 10 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)
Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero dall'invio di copia dell'atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La Corte ha confermato che le comunicazioni e le notificazioni effettuate dal difensore mediante PEC o tramite il Portale Deposito Atti Penali sono modalità valide e devono essere prese in considerazione dal giudice; la trasmissione telematica può comprovare la tempestiva proposizione di istanze (es. rinvio per impedimento).
art. 41 d.lgs. n. 150/2022 (inserimento art. 56-bis nelle disposizioni di attuazione)
Norme di attuazione che disciplinano le modalità tecniche della notificazione telematica in base all'art. 152 c.p.p.; la modifica rafforza la legittimità delle comunicazioni telematiche tra difensore e uffici giudiziari.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
La nullità prevista per le ipotesi di mancanza dell'assistenza tecnica dell'imputato: l'omessa valutazione di una istanza di rinvio che determina il difetto di assistenza comporta la nullità della sentenza.
art. 179 comma 1 cod. proc. pen.
Disposizione collegata alla declaratoria di nullità e alle relative conseguenze processuali; la Corte la richiama per giustificare l'annullamento con rinvio.
art. 97 comma 4 cod. proc. pen.
Previsione della nomina del difensore d'ufficio; la Corte rileva che la nomina di ufficio non sostituisce la valutazione dell'istanza di rinvio e non giustifica la celebrazione del dibattimento in assenza del difensore di fiducia quando questi ha tempestivamente comunicato l'impedimento.
art. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e art. 697 c.p.
Norme penali sostanziali relative ai reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; citate come riferimento alle imputazioni originarie, non oggetto diretto del motivo di cassazione.
Massime di principio
- Le comunicazioni e gli atti trasmessi dal difensore tramite PEC o tramite il Portale Deposito Atti Penali (PDP) devono essere considerati validi e rilevanti dal giudice; essi possono comprovare la tempestiva proposizione di istanze (es. richiesta di rinvio).
- Se il difensore di fiducia documenta un impedimento legittimo (medico, gravidanza a rischio, astensione obbligatoria ecc.) e deposita l'istanza di rinvio con documentazione, il giudice è tenuto a valutare espressamente tale istanza prima di celebrare l'udienza; la mancata valutazione comporta difetto di assistenza dell'imputato.
- La nomina di un difensore d'ufficio non supplisce automaticamente alla mancanza di valutazione delle istanze del difensore di fiducia: se sussiste un impedimento legittimo e documentato, la celebrazione del processo può essere nulla.
- Il difetto di assistenza dell'imputato integra una causa di nullità rilevante ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., con conseguente annullamento della sentenza e rinvio per nuovo giudizio.
- In presenza di comunicazioni telematiche della difesa, il giudice deve fare riferimento agli atti informatici depositati e motivare eventuali ragioni per non tenerne conto; l'omessa menzione nel verbale o l'assenza di valutazione costituiscono profili critici per la regolarità del processo.
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